Legge 20 luglio 2004, n. 215 recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”

LEGGE 20 luglio 2004, n.215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004)

La  Camera  dei  deputati  ed  il   Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

ART. 1.
Ambito soggettivo di applicazione)

1.  I  titolari  di  cariche di governo, nell’esercizio delle loro funzioni,  si  dedicano esclusivamente  alla  cura   degli  interessi pubblici  e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d’interessi.

2.  Agli  effetti  della presente legge per titolare di cariche di governo  si  intende  il Presidente  del   Consiglio  dei ministri, i Ministri,  i  Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3.  Le  regioni  e  le  province  autonome   di Trento e di Bolzano adottano  disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

ART. 2.
(Incompatibilita)

1.  Il  titolare  di  cariche  di  governo,   nello svolgimento del proprio incarico, non puo’:

a)  ricoprire  cariche  o  uffici  pubblici   diversi  dal  mandato parlamentare e da quelli previsti dall’articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b)  ricoprire  cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c)  ricoprire  cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate  ovvero  esercitare compiti di gestione in societa’ aventi fini di lucro o in attivita’ di rilievo imprenditoriale;

d)  esercitare  attivita’  professionali  o  di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se  gratuite,  a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali   attivita’  il  titolare  di  cariche  di governo puo’ percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della  carica;   inoltre,  non  puo’ ricoprire  cariche  o  uffici, o svolgere  altre  funzioni  comunque  denominate, ne’ compiere atti di gestione in associazioni o societa’ tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2.  L’imprenditore  individuale  provvede  a   nominare  uno o piu’ institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3.  Gli  incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data  del  giuramento relativo agli incarichi di cui all’articolo 1 e comunque   dall’effettiva  assunzione  della  carica; da essi non puo’ derivare,  per  tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione  o di vantaggio per il titolare. Le attivita’ di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all’estero.

4.  L’incompatibilita’  prevista  dalla  disposizione   di cui alla lettera  d)  del  comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all’esercizio   della  professione  e   come  tale e’ soggetta  alla disciplina  dettata dall’ordinamento  professionale di appartenenza. L’incompatibilita’   prevista  dalle  disposizioni di cui alle lettere b),  c)  e   d)  del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica  di   governo  nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici,   nonche’  di  societa’  aventi  fini  di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5.  I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o   nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque  dall’effettiva   assunzione  della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento  dell’incarico  in posizione  di  aspettativa o di fuori ruolo  non  recano   pregiudizio  alla  posizione professionale e alla progressione di carriera.

ART. 3.
(Conflitto di interessi)

1.  Sussiste  situazione  di conflitto di interessi ai sensi della presente  legge  quando  il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione  di  un  atto, anche formulando la proposta, o omette un atto  dovuto,  trovandosi  in situazione di incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 2,  comma  1,  ovvero  quando  l’atto o l’omissione ha un’incidenza  specifica  e preferenziale sul patrimonio del titolare, del  coniuge  o  dei  parenti  entro  il   secondo grado, ovvero delle imprese o societa’ da essi controllate, secondo quando previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l’interesse pubblico.

ART. 4.
(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2.  Resta,  altresi’,  fermo  il  divieto  di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una  posizione  dominante,  ai  sensi  dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3.  La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e’ sanzionata  anche  quando  e’ compiuta avvalendosi di atti posti in essere   dal titolare di cariche di governo, dall’impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero  dalle  imprese o societa’ da essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l’applicabilita’ delle norme civili,  penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

ART. 5.
(Dichiarazione degli interessati)

1. Entro trenta giorni dall’assunzione della carica di governo, il titolare   dichiara all’Autorita’  garante  della  concorrenza  e del mercato,  di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le   situazioni  di  incompatibilita’  di cui all’articolo 2, comma 1, della  presente  legge  sussistenti  alla  data  di   assunzione della carica.

2.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attivita’ patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano  nell’obbligo  di  comunicazione  di  cui al presente comma anche  le  attivita’  patrimoniali  detenute  nei tre mesi precedenti l’assunzione della carica.

3.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 4 sono rese anche all’Autorita’   per   le garanzie    nelle   comunicazioni,  di  cui all’articolo  1   della  legge  31  luglio  1997, n. 249, e successive modificazioni,  quando  la  situazione di incompatibilita’ riguarda i settori delle  comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialita’   e  dell’editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi   1  e  2,  ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza  forniti,  entro  venti  giorni  dai fatti   che l’abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l’Autorita’ garante della concorrenza e del  mercato e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalita’ di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni  di cui al presente articolo sono rese anche dal   coniuge  e  dai  parenti  entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

ART. 6.
(Funzioni  dell’Autorita’  garante della concorrenza
e del mercato in materia di conflitto di interessi)

1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza  delle situazioni di incompatibilita’ di cui all’articolo 2, comma  1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la  decadenza dalla carica o dall’ufficio ad opera dell’Amministrazione competente o di quella vigilante l’ente o l’impresa;

b) la  sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

c) la sospensione dall’iscrizione in albi e registri professionali, che   deve  essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorita’ competenti provvedono all’adozione degli   atti  di  cui  al comma  1,  tenendo  conto   della  richiesta dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato.

3.  Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di   interessi  ai  sensi dell’articolo  3, l’Autorita’ garante della concorrenza  e  del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell’azione  del  titolare  di  cariche  di governo con riguardo alla eventuale  incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare  di   cariche  di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo  grado,   ovvero delle imprese o societa’ da essi controllate, secondo  quanto previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, con  danno per l’interesse pubblico secondo quanto disposto dall’articolo 3 della presente legge.

4.  E’ fatto salvo l’obbligo di denunzia alla competente autorita’ giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5.  L’Autorita’  garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilita’ ed ammissibilita’   della  questione, procede d’ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorita’ amministrative   indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all’autorita’ giudiziaria.

6.  Nell’esercizio  delle  funzioni  di  cui   al presente articolo l’Autorita’  garante  della concorrenza   e del mercato si avvale dei poteri  di  cui  alla  legge   10  ottobre  1990,  n. 287,  in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo e’   garantita  la partecipazione  procedimentale dell’interessato ai sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo   restando  quanto  stabilito  dall’articolo  14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

8.  Quando  l’impresa  facente  capo  al   titolare  di  cariche di governo,  al  coniuge  o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese  o  societa’  da   essi  controllate,  secondo quanto previsto dall’articolo  7   della  legge  10  ottobre  1990, n. 287, pongono in essere comportamenti  diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto   di  interessi  ai sensi dell’articolo 3, e vi e’ prova che chi  ha   agito  conosceva  tale  situazione di conflitto, l’Autorita’ garante    della  concorrenza  e  del  mercato  diffida   l’impresa  ad astenersi  da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto medesimo  ovvero  a  porre  in  essere azioni idonee a far cessare laviolazione   o,   se   possibile,    misure  correttive.  In  caso di inottemperanza   entro il termine assegnato, l’Autorita’ garante della concorrenza   e    del mercato  infligge  all’impresa  una   sanzione pecuniaria  correlata  alla  gravita’ del comportamento e commisurata nel  massimo  al  vantaggio  patrimoniale   effettivamente  conseguito
dall’impresa stessa.

9.  A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale  irrogazione  delle sanzioni di cui al comma 8, l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata   diretta  ai  Presidenti del Senato della Repubblica  e  della   Camera  dei  deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della   situazione  di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonche’ le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato delibera  le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita’ ad essa demandate dalla presente legge, nonche’ le opportune modifiche organizzative interne.

ART. 7.
(Funzioni  dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di conflitto di interessi)

1.  L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese  che  agiscono  nei settori  di cui all’articolo 2, comma 1, della  legge  31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche  di  governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero   sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell’articolo   7  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere   comportamenti  che,  in  violazione delle disposizioni di cui alla  legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e  alla   legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  forniscono   un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2.  Nell’esercizio  delle  funzioni  di  cui al presente articolo, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si    avvale dei poteri ed applica le  sanzioni previsti dalle disposizioni  legislative richiamate al  comma  1.  Si  applicano all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell’articolo 6.

3.  In  caso  di  accertamento di comportamenti posti in essere in violazione  delle  disposizioni di cui al comma 1, l’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni  diffida  l’impresa a desistere dal comportamento  contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il  termine assegnato,   l’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni infligge all’impresa   che  ha  sostenuto  in  modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative  richiamate   al  comma 1.  Le  sanzioni  pecuniarie  ivi previste   sono  aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravita’ della violazione.

4.  A  seguito  degli  accertamenti  di  cui   al  comma  1 o della eventuale  irrogazione  delle sanzioni di cui al comma 3, l’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni   riferisce  al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica  e  della Camera dei deputati, quando l’impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalita’ di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche  di   governo nell’esercizio  delle  sue  funzioni, le misure correttive che si e’ intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per  le garanzie nelle comunicazioni delibera  le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita’  ad essa demandate dalla presente legge, nonche’ le opportune modifiche organizzative interne.

ART. 8.
(Obblighi di comunicazione)

1.   L’Autorita’   garante   della  concorrenza  e  del  mercato  e l’Autorita’    per  le garanzie  nelle  comunicazioni  presentano   al Parlamento  una  relazione  semestrale sullo stato delle attivita’ di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2.  Quando le dichiarazioni di cui all’articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all’articolo  328 del codice penale, qualora il titolare della carica di  governo  non  abbia   ottemperato  a  specifica richiesta da parte dell’Autorita’ competente nel termine fissato dalla stessa Autorita’, comunque  non  inferiore  a   trenta giorni. L’Autorita’ garante della concorrenza  e  del   mercato  e  l’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni,   secondo  le  rispettive  competenze,   verificate  le irregolarita’,   ne danno comunicazione   documentata  all’autorita’ giudiziaria  competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 9.
(Potenziamento dell’organico dell’Autorita’ garante della concorrenza
e del mercato e dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni)

1.  I ruoli organici di cui all’articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all’articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unita’ per ciascun ruolo in relazione ai compiti  attribuiti  all’Autorita’   garante  della  concorrenza e del mercato  e all’Autorita’   per  le garanzie nelle comunicazioni dalla presente  legge. Le Autorita’ possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15  unita’ per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell’attuazione dei processi di riordino e  di   accorpamento  di enti  e amministrazioni pubbliche o posto in posizione  di  comando  o  in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti,  con  imputazione  alle  Autorita’  del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono  definiti  i  profili professionali richiesti.

2.  Nell’ambito  dei profili professionali individuati nel decreto del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  di  cui   al  comma 1, l’Autorita’  garante  della concorrenza e del mercato puo’ provvedere all’assunzione di 10  unita’ di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall’articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre  1990,   n.  287,  con  una corrispondente  riduzione  di   10 contratti  di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4   dello  stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

3.  Per le finalita’ del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui  a decorrere  dall’anno  2004  a   favore dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro   annui a decorrere dall’anno 2004 a favore dell’Autorita’ per le garanzie   nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall’anno  2004,  si provvede  mediante corrispondente   riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero  dell’economia   e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente   utilizzando    l’accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.

4.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 hanno effetto a decorrere dal   trentesimo  giorno successivo  all’adozione delle deliberazioni previste dall’articolo 6, comma 10, e dall’articolo 7, comma 5.

2.  Le  funzioni  dell’Autorita’  garante  della concorrenza e del mercato  e dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente  all’articolo  6,  commi  da 1 a 9, e all’articolo 7, commi  da  1  a  4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’adozione delle deliberazioni previste dall’articolo 6, comma 10, e dall’articolo 7, comma 5.

3.  In  sede  di  prima  applicazione  della   presente  legge,  la dichiarazione  di  cui all’articolo 5, comma 1, e’ resa dal titolare della  carica  di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 2.

4.  In  sede  di  prima  applicazione  della   presente  legge,  la trasmissione  di  cui all’articolo   5,  comma  2,  e’ effettuata dal titolare  della  carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella   Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 20 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli