Legge 20 marzo 2001, n. 66 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n.5: Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” (stralcio)

Legge 20 marzo 2001, n. 66 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n.5: Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001)

(Omissis)

ARTICOLO 2.

(Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi.)

1. In attesa dell’attuazione  dei piani di assegnazione   delle frequenze di cui all’articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti  e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n.15), della legge 31 luglio 1997, n.249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi  inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

1-bis. Le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze   attribuite ai comuni  medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda   l’installazione  degli impianti di telefonia  mobile anche ai fini della tutela  dell’ambiente, del paesaggio nonché  della tutela della salute.

2. Le azioni di risanamento previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n.381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti  che non   ottemperano all’ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della  violazione, il Ministro dell’ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo  8 della legge 8 luglio 1986, n.349, e di cui all’articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n.59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono  i competenti  organi del Ministero delle comunicazioni, fino all’esecuzione delle azioni di risanamento.

(Omissis)

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.