Legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” Art. 45, commi 3 e 4


LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 45, commi 3 e 4

(pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 1998)

3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, ed anche al fine di incentivare l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l’anno 1999, 24 miliardi per l’anno 2000 e 33 miliardi per l’anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n.323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 8.

4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, e dell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l’utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.