Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (Art. 67, commi 10-13)

LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

(Pubblicato in G.U. n. 176 – s.o. n. 25 del 24 luglio 2021)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.

3. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 23 luglio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

(…)

Art. 67
(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

(…)

10. All’articolo 57-bis del decreto-legge24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 percento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regola-menti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.90. Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»

11. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n.178, i commi 612 e 613 sono abrogati.

11-bis. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».

12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rivenienti dal comma 11. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2021 che resta acquisito all’entrata del bilancio dello Stato.
13. A decorrere dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal pe-riodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informa-zione, di cui all’articolo 1 della legge 26ottobre 2016, n.198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

(…)