LEGGE 24 dicembre 2007, n.244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008).
(pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285 in Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007)
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Art. 2
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302. All’articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicita` di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».
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Art. 3
164. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.