Legge 24 novembre 2006, n.286 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (c.d. “decreto fiscale”)”

LEGGE 24 novembre 2006, n.286

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti  in  materia tributaria e finanziaria, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti prodotti dall’articolo 6 del decreto-legge  3 ottobre  2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 novembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa  Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

(Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (nel medesimo Supplemento ordinario, alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»)

(…)

Art. 2.

(…)

117.  Con  regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della  legge  23 agosto  1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione  delle  disposizioni normative relative ai contributi ed   alle  provvidenze  per  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e periodici, radiofoniche  e televisive, introducendo nella disciplina vigente  le  norme  necessarie  per  il conseguimento  dei  seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione   e   riordino   dei   contributi   e  delle provvidenze,  anche  tenuto conto dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo  dei  contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo  dei  contributi, dei tempi e delle modalita’ di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche’ dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria  della  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c)  particolare  attenzione  al  perseguimento,  da  parte  delle imprese,   di   obiettivi   di maggiore  efficienza,  occupazione  e qualificazione,  utilizzo  delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,  effettiva  diffusione  del  prodotto  editoriale  sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione;

2) tutela del prodotto editoriale primario;

3)  livelli  ottimali  di  costi  di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d)  coordinamento  formale  del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118.  Gli  schemi  dei  regolamenti  previsti  dal  comma 117  sono trasmessi  alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni  parlamentari,  le quali si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione.   Decorso   il   predetto  termine  senza  che  le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119.  Tra  le  indicazioni  obbligatorie  previste dall’articolo 2, secondo  comma,  della  legge 8 febbraio 1948, n. 47, e’ inserita la dichiarazione  che  la testata fruisce dei contributi statali diretti di   cui   alla  legge  7 agosto  1990,  n.  250,  ove  ricorra  tale fattispecie.

120.  All’articolo 11,  comma 1,  alinea,  della  legge 25 febbraio 1987,  n.  67,  le  parole:  «a  decorrere  dal 1° gennaio 1991» sono sostituite  dalle  seguenti  «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

121. All’articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250,  le  parole:  «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle  seguenti:  «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le  parole:  «al  rimborso  dell’80  per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

122.  Il  secondo comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e’ sostituito dal seguente:

«Sono  considerate  a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui  notiziari  siano distribuiti  in  abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate   quotidiane   in  cinque  regioni,  che  abbiano  alle  loro dipendenze  a  norma  del contratto nazionale di lavoro piu’ di dieci giornalisti  professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed  esclusivo,  ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».

123.  A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese di   radiodiffusione   sonora e  televisiva  ed  i  canali  tematici satellitari  possono  richiedere  le  riduzioni tariffarie, ai sensi dell’articolo 11,  comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  per  un solo  abbonamento  sui  canoni  di  noleggio  e  di abbonamento  ai  servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente  al  costo  del  segmento di contribuzione, fornito da societa’ autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124.   A   decorrere   dai   contributi   relativi  all’anno  2006, all’articolo 3  della  legge 7 agosto  1990,  n.  250,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma 8,  lettera a),  le  parole: «della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;

c)  al  comma 10,  lettera a),  le parole: «della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

125.  All’articolo 3,  comma 2,  lettera  c),  della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.

126.  All’articolo 3,  comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  le  parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  a 30.000 copie di tiratura media».

127.  Qualora  nella  liquidazione dei contributi relativi all’anno 2004  sia  stato disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse modalita’  di  calcolo,  il  recupero di contributi relativi all’anno 2003,  non  si  procede  all’ulteriore  recupero  e  si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128.  Il  termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461, della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129.  All’articolo 1,  comma  455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   le  parole:  «dei costi  complessivamente  ammissibili»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  altri costi in base ai quali e’ calcolato il contributo».

130.  Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  si  interpreta  nel senso  che  la composizione prevista dalla citata   disposizione   per   l’accesso   alle provvidenze  di  cui all’articolo 3,  commi 2  e  2-quater,  della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l’erogazione dei contributi relativi  all’anno  2006,  qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131.  Le  convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge  14 aprile  1975,  n. 103,  sono  approvate  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni  aggiuntive  di  cui  all’articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e’ effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei  servizi derivanti dalle convenzioni. Nell’ambito del progetto di audiovideoteca  di  cui  all’articolo 24,  comma 2,  del contratto di servizio   di   cui   al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 febbraio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 59 del 12 marzo   2003,  la  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  previa stipula  di  una  convenzione  a  titolo  gratuito  con la Camera dei deputati  e  il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario   alla  conservazione  e  alla  conversione digitale  del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132.  In  recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito  dalle  biblioteche  e  discoteche  dello Stato e degli enti pubblici,  e’  autorizzata  la spesa annua di 250.000 euro per l’anno  2006, di 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere  dall’anno 2008 per l’istituzione presso il Ministero per i beni  e  le  attivita’ culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.  Il Fondo e’ ripartito dalla Societa’ italiana degli autori ed  editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti  con  decreto  del  Ministro per  i  beni  e  le attivita’ culturali,  sentite  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni   di categoria   interessate.   Per   l’attivita’   di  ripartizione  spetta  alla  SIAE  una provvigione, da determinare con decreto  del  Ministro  per i beni e le attivita’ culturali, a valere sulle  risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano  ai prestiti  presso  tutte le biblioteche e discoteche di Stato  e  degli  enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche  universitarie  e  da  istituti e scuole di ogni ordine e grado,   che   sono   esentati   dalla  remunerazione  dei  prestiti. All’articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e  successive  modificazioni,  le  parole:  «, al quale non e’ dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.

133.  All’onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l’anno 2006,  a  2,2  milioni  di euro per l’anno 2007 e a 3 milioni di euro annui  a  decorrere dall’anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l’anno 2006, euro 1,2 milioni per l’anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall’anno  2008  mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate  derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l’anno  2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per   l’anno   2006,   utilizzando  per  l’anno  2007  la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134.  Il  Ministro  dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135.  Le  somme  ancora  dovute  a  Poste  italiane S.p.a. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono  rimborsate,  previa  determinazione effettuata dalla Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  –  Dipartimento  per  l’informazione e l’editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136.  All’articolo 98  del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma 2,  le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono   sostituite   dalle seguenti:  «da  euro  15.000,00  ad  euro 2.500.000,00»  e  le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;

b)  al  comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;

c)  al  comma 8,  le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti:  «da  euro  30.000,00  ad  euro 580.000,00»;

d)  al  comma 9,  dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti:  «ai  soggetti  che commettono violazioni gravi o reiterate piu’   di   due   volte   nel   quinquennio  delle condizioni  poste dall’autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le parole:  «da  euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono   sostituite   dalle seguenti:  «da  euro  120.000,00  ad  euro 2.500.000,00»;

f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono   sostituite   dalle seguenti:  «da  euro  170.000,00  ad  euro 2.500.000,00»;

g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono   sostituite   dalle seguenti:  «da  euro  170.000,00  ad  euro 2.500.000,00»;

h)  al  comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00»  sono   sostituite   dalle seguenti:  «da  euro  58.000,00  ad  euro 580.000,00»;

i) dopo il comma 17 e’ inserito il seguente:   «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorita’ per le  garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento  in  misura  ridotta  di  cui  all’articolo 16  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

(…)