Legge 25 marzo 1993, n. 81 “Propaganda elettorale per la elezione del Sindaco”

Legge 25 marzo 1993, n. 81
Propaganda elettorale per la elezione del Sindaco

(G. U. n 72 del 27.3.1993)

“Omissis”

Art. 28 (a)
(Accesso alla stampa ed ai mezzi d’informazione radiotelevisiva)

1.  Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l’elezione del consiglio comunale o provinciale e del sindaco o del presidente della provincia, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei comuni e nelle province interessate alla consultazione elettorale devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l’accesso agli spazi di propaganda, in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. l25. I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2.  Nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione.
3.  A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l’apparizione in video dei candidati.
4.  In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria applica le sanzioni previste dall’articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
5.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 29
(Propaganda elettorale)

1.  Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
2.  Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b. le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c. la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

    3.  Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
    4.  Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido dell’esecutore materiale e del committente responsabile.
    5.  Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni (b).
    6.  È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
    7.  I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste di candidati impegnati nella competizione elettorale.

    “Omissis”

    Note alla legge 25 marzo 1993, n. 81:

            a. Articolo abrogato dal comma 3 dell’articolo 20 della legge 10.12.93, n. 515
            b. Comma sostituito dal comma 18 dell’articolo 15 della legge 10.12.93, n. 515