Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” (Art. 1 comma 1097; Art. 19)

 

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62)

 

 Vigente al: 1-1-2018

 

Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

 

(…)

 

1097. L’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilita’ di cui all’articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprieta’ o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS. Le medesime imprese hanno l’obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilita’ di cui all’articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilita’ potra’ essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che e’ posto a carico del committente. L’obbligo della richiesta del certificato di agibilita’ ricorre per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 nei locali di proprieta’ o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata ».

 

(…)

 

Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando