LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549 (ART. 2, COMMA 26)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995)
Art. 2, comma 36
A decorrere dal 1° gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modicazioni, e dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.