LEGGE 29 luglio 1981, N. 406
“Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati”
(pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 210, del 1° agosto 1981)
Art. 1
Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita, o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.
La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 2
La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato.
Art. 3
La lettera e) del primo comma dell’art. 171 della L. 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla L. 5 maggio 1976, n. 404, è soppressa.