Legge 29 settembre 2015, n. 164 recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008”

 

LEGGE 29 SETTEMBRE 2015, N. 164

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione  in  materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2015)

 

 

 Vigente al: 20-10-2015 

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e  il  Governo  della  Repubblica  di  San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.  Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo   di   cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.098.000 a decorrere dall’anno 2014, si provvede, per l’anno 2014,  quanto  a euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse gia’ trasferite,  per le medesime finalita’, al  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  –   Dipartimento   per   l’informazione   e l’editoria, ai sensi dell’elenco 1 della legge 27 dicembre  2013,  n. 147, relativamente alla finalita’   «Collaborazione   in   campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica  di  San Marino», e, quanto a euro 196.000 per l’anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per  l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 29 settembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Allegato

Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica  di  San Marino

               Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino

di seguito denominate “le Parti”,

premesso che fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di  San Marino e’ stato stipulato a Roma il 23 ottobre 1987,  un  Accordo  di collaborazione in materia radiotelevisiva,  preso atto che, in attuazione di quanto previsto all’articolo 1 del suddetto Accordo, e’ stata costituita in data 8  Agosto  1991  la Societa’ di diritto sammarinese San Marino RTV, con la partecipazione paritaria al  capitale  sociale  da  parte  della  Societa’  Italiana concessionaria  del  servizio  pubblico   radio-televisivo   (RAI – Radiotelevisione Italiana) e della Societa’ sammarinese  di  servizio pubblico (ERAS – Ente per la  radiodiffusione  sammarinese)  ed  alla quale e’ attribuita la concessione in esclusiva del servizio pubblico di radiodiffusione  sonora  e  televisiva  della  Repubblica  di  San Marino,

rilevando come dal  1991  la  Societa’  San  Marino  RTV  abbia pertanto operato, ai  sensi  dell’Accordo  Italo-Sammarinese  del  23 ottobre   1987,   svolgendo   la   propria   attivita’   nel    campo radio-televisivo  con  risultati  positivi  sia  sotto   il   profilo culturale e della produzione e  diffusione  della  informazione,  sia sotto il profilo della economicita’ di gestione,

considerata l’intenzione  di  proseguire e sviluppare   la collaborazione realizzatasi,

considerando, alla luce dell’esperienza  fin  qui  attuata,  la necessita’  di  rafforzare  la  cooperazione  reciproca  in   materia radio-televisiva fra le  due  societa’  concessionarie  del  servizio pubblico,  nell’interesse  dello  sviluppo  culturale,  economico   e sociale dei due Stati,

tenuto conto  che  il  potenziamento  dell’attuale  livello  di cooperazione e l’utilizzo mirato delle  rispettive  risorse  potranno percio’ consentire un rilevante  beneficio  per  entrambi  gli  Stati confinanti,  ed  in  particolare  per  le  molteplici   realta’ che appartengono all’ambito locale,  in  cui  con  maggiore  evidenza  si esprime la condivisione di valori e tradizioni culturali e la  comune adesione a numerose problematiche di ordine economico  e  sociale  su cui si articola proficuamente la cooperazione bilaterale,

convenendo  sull’opportunita’   di   rinnovare   l’Accordo   di collaborazione fra i due Stati in materia radio-televisiva sulla base dei risultati raggiunti, nel rispetto delle scelte relative al futuro delle   telecomunicazioni   adottate   dai    competenti    Organismi Internazionali e  nella  prospettiva  di  avvio  di  un  servizio  di televisione  digitale  terrestre  le  cui  funzioni  e   possibilita’ innovative in termini di servizi  per  i  cittadini  dovranno  essere opportunamente  comprese  nel  servizio  pubblico   di   informazione radio-televisiva concesso in esclusiva alla Societa’ San Marino RTV,  

tenendo conto della necessita’  di  sostenere  una  inevitabile fase  preliminare  di  transizione  in  cui  la  sperimentazione  sia caratterizzata dalla coesistenza di trasmissioni in tecnica analogica ed in  tecnica  digitale  ed  alla  quale  dovra’  essere  assicurato l’indispensabile supporto tecnologico e finanziario,

convenendo altresi’ sull’opportunita’ di estendere il bacino di utenza attraverso l’utilizzo del sistema  di  diffusione  satellitare con un progetto mirato prevalentemente all’area  balcanico-adriatica, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il  Governo   della Repubblica di San  Marino  concordano  di  procedere  all’innovazione dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva stipulato a Roma il 23 ottobre 1987.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica di San  Marino  conferma  che  San Marino RTV rimane titolare in esclusiva  del  servizio  pubblico  nei settori  radiofonico  e   televisivo.   Il   Governo   Italiano, in collaborazione  con  il  Governo  della  Repubblica  di  San  Marino, nell’intento di garantire l’economicita’  della  gestione  della  San Marino RTV favorira’ inoltre accordi tra la stessa San Marino  RTV  e la   societa’   italiana   concessionaria   del   servizio   pubblico radiotelevisivo (RAI-Radiotelevisione italiana) affinche’ tra  i  due Enti si sviluppi una proficua collaborazione.

2. L’allegato che specifica i settori di collaborazione tra i due servizi radiotelevisivi pubblici  costituisce  parte  integrante  del presente Accordo.

Art. 3.

1. In  considerazione  dell’evoluzione  tecnologica  sviluppatasi negli anni, si da’ atto che la Societa’ San Marino RTV  disporra’  di proprie reti di radiodiffusione in ambito  televisivo  e  radiofonico che  opereranno  in  tecnica   analogica   e/o   digitale,   allocate all’interno della Repubblica di San Marino.  Gli  impianti  analogici saranno convertiti in digitale secondo quanto definito nel  Piano  di Ginevra 2006 ed  in  coordinamento  con  le  Amministrazioni  Europee confinanti.

2. Considerando le potenzialita’ derivanti dal sistema  digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, prevedere  la  condivisione delle risorse per ampliare i rispettivi bacini d’utenza.  

La Parte  sammarinese,  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  di Ginevra 2006, potra’ utilizzare il Canale 42 all’interno del  proprio territorio. Essa potra’  utilizzare  il  canale  51,  assegnato  alla Repubblica di San Marino dal Piano, con possibilita’ di estendere  il proprio bacino d’utenza oltre ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal suddetto Piano, con illuminazione diretta e/o  indiretta,  previa verifica di compatibilita’ con gli  impianti  nazionali  italiani  in esercizio e sulla base di accordi tra operatori sui quali vi  sia  il consenso delle Amministrazioni competenti.  

3. La Repubblica di San Marino  non  porra’  in  esercizio  parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come “assignment” nel Piano di Ginevra 2006 (canali 7, 26, 30), durante il periodo di vigenza del presente Accordo;  pertanto,  l’Amministrazione  Italiana  le  potra’ utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino.

4. Qualora richiesto da una delle Parti al fine di migliorare  il servizio o per qualsiasi motivo di carattere tecnico,  l’altra  Parte valutera’ l’ipotesi di un trasferimento sul proprio territorio di una parte degli impianti della prima Parte, tenuto conto dei requisiti di ordine tecnico e amministrativo.

Art. 4.

In considerazione  dell’evoluzione  tecnologica  sviluppatasi  in questi anni, si da’ atto  che  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la Societa’ San Marino RTV accederanno a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attivita’ in tale ambito, in  particolare  quella relativa alla realizzazione di  una  programmazione  mirata  all’area Adriatica ed ai Balcani,  con  l’obiettivo  di  diffondere  anche  la lingua italiana, la cultura, l’immagine ed i valori di  entrambi  gli Stati. La San Marino RTV potra’ stabilire inoltre collaborazioni  con altri  operatori   anche   internazionali   titolari   di   reti   di telecomunicazioni e/o di radiodiffusione al fine  di  perseguire  gli obiettivi di massima economicita’ d’impresa.

Art. 5.

1. La San Marino RTV continuera’ ad operare  nel  rispetto  degli interessi dei due Stati e delle Societa’ concessionarie,  Sammarinese ed Italiana, anche con riguardo alla economicita’ di  gestione,  alla raccolta di proventi di pubblicita’, alla gestione dell’informazione. La San Marino RTV continuera’ ad ispirare la sua attivita’ a  criteri di economicita’ atti a garantire  in  ogni  caso  l’equilibrio  della gestione.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente Accordo,  il Governo  della  Repubblica  Italiana  concorrera’   con   una   somma forfettaria annuale stabilita per l’anno  2008  in  un  ammontare  di 3.098.000 Euro; per  gli  anni  successivi,  sara’  prevista  da  una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra  il  Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione  Italiana  S.p.A..  All’inizio  di ogni  anno,  il   Dipartimento   per   l’Editoria   comunichera’   la disponibilita’ finanziaria per proseguire nelle prestazioni  previste dalla Convenzione.

Art. 6.

    Considerando  le  nuove  tecnologie  e   quindi   la   necessaria conversione degli impianti, i due Governi si  impegnano  a  porre  in essere, per quanto  di  loro  competenza,  le  opportune  iniziative, affinche’ vi sia una proficua collaborazione con lo scopo di  rendere possibile   il   funzionamento   degli   impianti   medesimi.    Tale collaborazione si intende estesa anche sul piano internazionale,  con particolare   attenzione   alla    pianificazione    dello    spettro radioelettrico per il  corretto,  equo  e  reciproco  utilizzo  delle risorse radioelettriche di competenza dei due Paesi, secondo schemi e procedure  previsti  dal  radio-regolamento  internazionale  e  dagli accordi internazionali.

Art. 7.

1. I due Governi costituiranno una Commissione  Mista  incaricata di verificare la corretta applicazione dell’Accordo  e  di  esaminare l’andamento  della  collaborazione  nel  settore  radiotelevisivo   e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.  

2. Nell’ipotesi di  cessazione  della  vigenza  dell’Accordo,  la Commissione avra’ il compito di proporre alle rispettive Autorita’ le modalita’ di:

gestione,  anche  sotto  il  profilo  tecnico,  finanziario  ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte  sammarinese delle frequenze di cui all’art. 3.3;

ripristino dell’estensione del bacino d’utenza di  San  Marino, relativamente al canale 51, ai limiti attuali ed a  quelli  stabiliti dal Piano di Ginevra 2006, di cui  all’art.  3.2,  tenendo  conto  di quanto previsto da eventuali accordi di interconnessione.

3. La Commissione si riunira’  su  richiesta  di  una  delle  due Parti, alternativamente a San Marino ed a  Roma,  e  sara’  convocata attraverso i canali diplomatici.

Art. 8.

Il presente Accordo entrera’ in vigore a decorrere dalla data  di ricezione dell’ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente  comunicato  l’avvenuto  espletamento  delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

Art. 9.

Il presente Accordo avra’  la  durata  di  anni  cinque  e  sara’ rinnovato  tacitamente  per  periodi  annuali,  salvo  denuncia   con preavviso di 2 (due) mesi.

Eventuali controversie che dovessero insorgere  nell’applicazione o interpretazione dell’Accordo saranno portate  all’attenzione  della Commissione Mista e risolte per via diplomatica.

In  fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  il  presente Accordo.

Fatto a Roma il 5  marzo  2008,  in  due  originali  in  lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

pdfParte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato

Convenendo nella necessita’  di  rafforzare  la  cooperazione  in materia radio-televisiva tra i due Stati, al fine  di  potenziare  il servizio  pubblico  delle  due  concessionarie  e   nell’intento   di garantire lo sviluppo e l’economicita’ di gestione della  San  Marino RTV, la  RAI  radiotelevisione  italiana,  favorira’  una  stretta  e proficua collaborazione  con  la  San  Marino  RTV.  In  particolare, attraverso le sue  Divisioni  e  Consociate,  la  RAI  favorira’  una maggiore sinergia  per  offrire  alle  migliori  condizioni  o,  dove possibile, a titolo gratuito, una efficace collaborazione per:  

Sviluppare  l’ideazione  e  la  realizzazione  di  programmi  e contenuti per il potenziamento dei  canali  televisivi,  radiofonici, satellitari, digitali terrestri e nuovi media mettendo a disposizione anche il proprio know-how.

Usufruire dei prodotti e dei diritti di diffusione ivi compresi quelli sportivi per l’acquisto di film, film last  minute,  telefilm, fiction, etc. (Rai Trade, Rai Cinema, Rai Teche, Rai Corporation, Rai Sport e Rai Internazionale).

Utilizzare  e/o  condividere  impianti  di  diffusione   e   di trasferimento dei segnali anche per garantire lo scambio tra  le  due aziende di servizi audio/video (Ray Way ).

Individuare  le  strategie  di  marketing  piu’  efficaci   per sviluppare e potenziare la presenza  sul  mercato  radiotelevisivo  e multimediale   dell’emittente   sammarinese.   Individuare   altresi’ proficue collaborazioni per la raccolta pubblicitaria.(Sipra ).

Sviluppare progetti nei settori web (Rai Net ) e Televideo.

Tra l’altro la Rai agevolera’ la collaborazione per lo scambio di immagini  e  servizi  con  le  sedi  regionali,   la   formazione   e l’aggiornamento  delle  risorse  umane,  i   progetti   di   sviluppo tecnologico, l’acquisizione di apparecchiature e materiali per la San Marino RTV. In riferimento all’art. 3 dell’Accordo la  RAI  prendera’ in considerazione la possibilita’ di ospitare  la  programmazione  di San Marino RTV all’interno dei propri bouquet  digitali  terrestri  e satellitari. La Rai favorira’ inoltre  le  coproduzioni  con  la  San Marino RTV e la commercializzazione di prodotti realizzati dalla  San Marino RTV stessa.

In  riferimento  alla   realizzazione   di   una   programmazione satellitare mirata all’area balcanico-adriatica, con  l’obiettivo  di diffondere anche la lingua, la cultura, l’immagine ed  i  valori  dei due  Stati,  la  Rai  e  San  Marino  RTV,  redigeranno  il  progetto editoriale,   comprensivo   del   piano   economico-finanziario,   da sottoporre  alla  Commissione  Mista  come   previsto   dall’art.   7 dell’Accordo.