Legge 31 luglio 1997, n° 249
“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”
(pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997).
Art. 1.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(omissis)
6. Le competenze dell’Autorità sono così individuate:
a)la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
(omissis)
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all’installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
(omissis)
Art. 7.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.