Legge 5 febbraio 1992 n. 93 “Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro”

Legge 5 febbraio 1992, n. 93
Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 5 febbraio 1992)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento dell’attività fonografica

1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono  beni di interesse nazionale.

2. Le imprese di produzione fonografica  sono imprese  industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

Art.2

Utilizzazione dei fonogrammi

1. L’utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74,75,76, 77 e 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione  del compenso relativo ai diritti di cui all’articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni  e integrazioni, oltre alla liquidazione  dello stesso, può essere disposta  la interdizione dell’utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione  di fonogrammi  che, ai sensi dell’articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633 arrecano pregiudizio  al produttore fonografico, oltre alla interdizione  definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire dieci milioni.

Art. 3

Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro

1.  Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti  analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

a) 10 per cento del prezzo  di vendita al rivenditore  dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore  dei nastri o supporti analoghi di registrazione  video (videocassette e altri supporti video);

c) 3 per cento del prezzo  di vendita  al rivenditore  degli apparecchi di registrazione audio.

3. Il compenso  è dovuto  da chi produce  o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o  supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

4. Il compenso  di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione  audio e per gli apparecchi di registrazione  audio è corrisposto  alla Società  italiana degli autori ed editori (SIAE),la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito  ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti  analoghi di registrazione  video è corrisposto  alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente  rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori  originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all’articolo 4 per le attività e le finalità di cui all’articolo 7, comma 2.

Art. 4

Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori  firmatarie dei contratti collettivi nazionali è costituito  l’IMAIE, avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l’attività di difesa e promozione  degli interessi collettivi  di queste categorie.

2. L’IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, inoltra domanda per l’erezione in ente morale.

3. Ai sensi dell’articolo 2459 del codice civile, il Ministro del turismo e dello spettacolo  nomina il presidente del collegio  dei revisori dell’IMAIE e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori.

4. All’istituzione ed al funzionamento dell’IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5

Diritti degli artisti interpreti o esecutori

1. Ferme  restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell’articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni,  e dell’articolo 3, comma 5, della presente legge sono versati all’IMAIE dai produttori di fonogrammmi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì  all’IMAIE la documentazione necessaria  alla identificazione degli aventi diritto.

2. L’IMAIE determina  l’ammontare   dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni   sindacali maggiormente  rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l’IMAIE comunica agli aventi diritto l’ammontare  dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana l’elenco dei nominativi degli aventi diritto.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall’IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso  il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative  ai diritti non esercitati sono devolute all’IMAIE e sono utilizzate   per le attività  e per le finalità  di cui all’articolo 7, comma 2.

Art. 6

Compensi maturati e non distribuiti

1. I compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dell’articolo 73, primo comma, della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e non distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all’IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni  di categoria, che trasmettono  altresì al medesimo Istituto la documentazione  necessaria  all’identificazione degli aventi diritto. Restano ferme le disposizioni  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975.

2. L’IMAIE determina  l’ammontare   dei compensi di cui al comma 1, spettanti   a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro centottanta giorni della conclusione dell’accordo di cui al comma 2, l’IMAIE comunica  agli aventi  diritto l’ammontare dei compensi ad essi spettanti e pubblica altresì l’elenco dei nominativi degli aventi diritto nella Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall’IMAIE  i compensi ad essi   spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all’IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità  di cui all’articolo 7, comma 2.

Art. 7

Compensi  non distribuibili

1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all’IMAIE.

2. L’IMAIE utilizza  le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all’articolo 3, comma 6, all’articolo 5, comma 5, e all’articolo 6, comma 5, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti  interpreti o esecutori.

Art. 8

Accesso dei fonogrammi nella scuola

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni  per incentivare l’accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti   analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione  della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri  e i programmi nell’ambito degli stanziamenti  di bilancio già autorizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale  degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque  spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

Cossiga

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Martelli