LEGGE 5 MARZO 2001, N.57
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ARTT. 22 E 23
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001)
Art. 22
(Contributo per l’acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni
in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)
1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l’anno 2000, lire 31 miliardi per l’anno 2001, lire 113,1 miliardi per l’anno 2002 e lire 25 miliardi per l’anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede, per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell’impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
Art. 23
(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)
1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l’adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l’ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell’anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell’anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell’anno 2002, si provvede, per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.