Legge 6 agosto 1990, n. 223 (Legge “Mammì”) recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” Art. 8 comma 8

LEGGE 6 AGOSTO 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(articolo 8, comma 8)

(pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1990)

 

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.