Legge 6 febbraio 2006, n. 37 recante “Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva”


LEGGE 6 febbraio 2006, n.37

Modifiche  all’articolo  10  della  legge  3  maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006)

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112

1. All’articolo  10  della  legge  3  maggio  2004,  n.  112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

b)  al  comma  2,  dopo  le  parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» e’ inserito il seguente periodo: «E’ comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti  alcool  all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

c)  al  comma  3,  le  parole:  «oltre  che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;

d) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3-bis. Lo  schema  di  regolamento di cui al comma 3 e’ trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione  parlamentare  per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre  1997,  n.  451,  che  si esprimono  entro  sessanta giorni dall’assegnazione»;

e)  al  comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della  legge  24  novembre 1981,  n.  689.»  e’ inserito il seguente periodo:  «In caso di violazione delle medesime norme non e’ comunque ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta  e  non  si  applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

f) dopo il comma 7, e’ inserito il seguente: «7-bis.  Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui  al  comma 28 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e’ in ogni caso  assicurata  un’adeguata partecipazione di esperti designati  da  associazioni  qualificate nella  tutela  dei  minori, nonche’  da  associazioni  rappresentative  in  campo  familiare  ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita».

Art. 2.
Entrata in vigore

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 6 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli