LEGGE 7 agosto 1990, n.250
Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.199 in data 27 agosto 1990)
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Le imprese radiofoniche di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all’articolo 9, comma 2, della legge medesima.
Art. 2
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n.67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Per l’anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell’articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n.67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell’articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n.67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell’esercizio relativo all’anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all’articolo 52 della citata legge n.416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L.200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a. non abbiano acquisito, nell’anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell’impresa per l’anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b. editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c. abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge e nell’anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
4. La commissione di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n.416, come modificato dall’articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n.137, esprime parere sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, lo statuto della società che esclusa esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n.67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgano pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l’impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell’impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell’impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l’esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l’esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell’anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio per l’anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:
a. un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
b. contributi variabili nelle seguenti misure:
1. lire 500 milioni all’anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2. lire 200 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
3. lire 100 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L’ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge e che nell’ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo, è corrisposto:
a. un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b. un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 60 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15.Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n.416, come modificato dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n.137, a prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67.
Art. 4
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a. abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b. trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c. non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell’articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n.67.
2. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l’80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n.67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della medesima legge n.67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1987.
Art. 5
1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.
Art. 6
1. L’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l’importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n.67.
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all’ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell’articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n.67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.
Art. 7
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, è sostituito dal seguente: “1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:
a. alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b. al rimborso dell’80 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale”.
Art. 8
1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:
a. alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b. al rimborso dell’80 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
Art. 9
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l’accesso ai contributi di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge, e all’articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni.
Art. 10
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n.67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, come sostituito dell’articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.
2. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, dopo la parola: “teletrasmissione” sono aggiunte le seguenti: “e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora”.
3. Al secondo comma dell’articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n.416, come modificato dall’articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n.67, è aggiunta la seguente lettera: “n) un rappresentante degli editori radiofonici”.
Art. 11
1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:
a. siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all’intero territorio nazionale;
b. siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
c. abbiamo registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d. emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.
2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell’articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n.67.
3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni.
Art. 12
1. All’onere derivante dall’applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l’anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l’accantonamento “Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)”; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento “Costituzione di un fondo per l’informatizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento “Ristrutturazione del Ministero dell’ambiente”.
2. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell’accantonamento “Fondo per lo sviluppo economico e sociale”.
3. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonché dall’applicazione dell’articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell’accantonamento “Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)” e l’accantonamento “Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n.67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)”.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO, il Guardasigilli: VASSALLI