Legge 8 aprile 1983, n. 110 recante “Protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo”

LEGGE 8 aprile 1983, n. 110

Protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza ed alla sicurezza del volo

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.99 del 12 aprile 1983)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.

Art. 2

L’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, servendosi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e dei servizi ispettivi, anche mediante l’accesso ai locali, autorizzato dall’autorita’ giudiziaria, controlli e verifiche sugli impianti di cui all’articolo 1 a seguito di segnalazioni di disturbi nocivi, secondo modalita’ concordate con l’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e con l’Ispettorato delle telecomunicazioni per l’assistenza al volo.

Gli accertamenti sono intesi ad assicurare che le bande di frequenza 74,8 – 75,2 MHz, 108 – 136 MHz, 138 – 144 MHz, 230 – 400 MHz, 590 – 606 MHz, 960 – 1215 MHz, 1250 – 1350 MHz, e quante altre saranno destinate alle necessita’ di radiocomunicazione e radioassistenza relative al traffico aereo, non subiscano interferenze.

Art. 3

In caso di inosservanza del divieto di cui all’articolo 1, accertata sentendo anche il titolare dell’impianto, l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Qualora il titolare dell’impianto non ottemperi all’ordine di cui al precedente comma, la stessa Amministrazione dispone la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano, e procede alla disattivazione d’ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall’autorita’ giudiziaria.

Nei casi di assoluta urgenza l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo’ procedere, con provvedimento motivato, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell’impianto, dandone immediata notizia all’autorita’ giudiziaria per la convalida.

Art. 4

L’accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell’impianto e’ subordinato all’accertamento dell’avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all’articolo 1 ed e’ adottato non oltre trenta giorni dalla domanda stessa.

Trascorso il predetto termine senza che si sia avuta la pronuncia dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest’ultima provvede al dissequestro dell’impianto e ne autorizza la riattivazione. Nel caso di sequestro l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e’ tenuta a consentire l’accesso all’impianto ai soli fini dell’adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 8 aprile 1983.