Legge 8 maggio 1989, n. 177 recante “Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi”


LEGGE 8 maggio 1989, n.177

Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.113 in data 17 maggio 1989)

 

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n.67, è differito a tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67.

Art. 2

1. Per le imprese di cui all’articolo 9, comma 6, ed all’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l’estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall’articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n.416, sono estese all’intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, il Guardasigilli: VASSALLI