BASILICATA Legge regionale Basilicata 5 luglio 1991, n°11 “Funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo”

LEGGE REGIONALE BASILICATA 5 luglio 1991, N.11

“Funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo”

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.29 del 10 luglio 1991)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
si intende apposto per decorso del termine di legge
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:

 

ARTICOLO 1

(Finalità)
1) La presente disciplina il funzionamento del   Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo, in attuazione dell’ art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ARTICOLO 2

(Composizione, elezione e durata)

1) Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è  composto da 11 membri prescelti tra  esperti in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere.
2) Il Consiglio Regionale, nella stessa seduta, provvede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato.
3) Il Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo, il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e durano in carica sino al termine della Legislatura regionale.  I suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

ARTICOLO 3

(Funzionamento)

 Il Comitato è  convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi, o in via straordinaria, per casi di necessità  ed urgenza, quando ne faccia richiesta almeno 1/ 3 dei componenti.
2) Il Comitato è  convocato mediante avviso scritto inviato a tutti i componenti almeno 5 giorni prima dalla data fissata e contenente l’indicazione dell’ ordine del giorno della riunione.
3) In caso di urgenza, il Comitato può  essere convocato con qualsiasi mezzo o senza rispetto del termine di cui al comma precedente.
4) Per la validità  delle adunanze è  necessaria la presenza di 6 componenti.
5) Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità  di voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 4

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca e lo presiede;  indice le riunioni, fissa l’ ordine del giorno tenendo anche conto delle richieste dei singoli componenti, dirige il dibattito e lo dichiara concluso ponendo in votazione i singoli oggetti.
2) In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 5

(Rinuncia e decadenza)

1) In caso di rinuncia o decadenza di una o più   componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva designato il rinunciatario o il decaduto.
2) I componenti, che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre adunanze consecutive decadono dal mandato e la sostituzione avviene con le mdesime modalità   previste nel comma precedente. 

ARTICOLO 6

(Incompatibiltà)

1) Sono incompatibili con la carica di componenti del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisovo tutti coloro per i quali sussistano cause di incompatibilità  o di ineleggibilità  ai sensi della LR n. 10/ 88 e successive modificazioni, nonche i Consiglieri di Enti Regionali e subregionali e coloro che rivestono incarichi per conto della società  concessionaria del servizio pubblico radio televisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità .
Analogo divieto rispetto alle società  direttamente o indirettamente controllate o collegate.
Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza alcun tipo di attività  professionale per società  o imprese operanti nel settore radio televisivo pubblico o privato.
2) Le cause di ineleggibilità , se sopravvenute alla nomina a componente del Comitato si trasformano in cause di incompatibilità.
3) Il componente la cui carica sia devenuta incompatibile, deve entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di incompatibilità  rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità  di diffida o invito da parte del Comitato: in caso di mancata rinuncia alla nuova carica, decade automaticamente dalla carica di componente del Comitato.
4) Il Presidente e i componenti del Comitato non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società  od Enti la cui attività  sia o possa essere in contrasto con quelle del Comitato o, comunque, beneficiare direttamente delle due prestazioni e dei suoi interventi.
5) La decadenza è  pronunciata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale.
6) Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Comitato possono essere revocati dagli stessi Organi che li hanno eletti su richiesta e decisione della maggioranza assoluta dei loro componenti. 

ARTICOLO 7

(Funzioni)

1) Il Comitato Regionale per il servizio radio televisivo è  organismo di consulenza della Regione Basilicata in materia radiotelevisiva e svolge le seguenti funzioni:
a) esprime i parere sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, in attuazione dell’ art. 3 comma 14 della L. 223/ 90, ed eventualmente propone ipotesi diverse di bacino in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio – economiche e culturali del territorio;
b) esprime il parere sull’ adozione e sull’ adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all’ art. 3, comma 19, della L. 223/ 90;
c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi della Regione per la pubblicità  a favore delle emittenti private locali, di cui all’ art. 9 I comma della L. 223/ 90;
d) esprime il parere su provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell’ art. 23 II comma L. 223/ 90;
e) assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare, e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelesiviva, nei suoi aspetti politici, giudirici, economici e sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Università  e le strutture universitarie;
f) formula proposte alla concessionaria pubblica relativamente a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale;  instaurando stabili rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;
g) regola l’ accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione Parlamentare per l’ indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica;
h) definisce i contenuti e coordina l’ attuazione delle collaborazioni e/o convenzioni stipulate dalla Regione con la sede regionale dalla concessionaria del servizio pubblico e concessionari privati in ambito locale;
i) svolge attività  di indagine, di studio, di ricerca e consulenza, affidandone l’ esecuzione a soggetti qualificati dalla sfera pubblica e privata. 

ARTICOLO 8

(Incontri periodici e consultazioni)

1) Il Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo promuove forme sistematiche di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con la concessionaria del servizio pubblico, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche attraverso la istituzione di conferenze regionali sull’ informazione.

ARTICOLO 9

(Rapporti con altri Organismi)

1) Il Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo, in attuazione dell’ art. 7, 5° comma della L. 223/ 90 esercita le attività  che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e dal Garante per la radiodiffusione e l’ editoria nell’ ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
2) In relazione a dette funzioni, il Comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e rete radiofoniche e televisive pubbliche e private.
3) Il Comitato formula proposte operative nell’ ambito delle previsioni del successivo art. 11 e tiene inolre rapporti con il Consiglio Consultivo degli utenti di cui allo art. 29 della L. 223/ 90 e con la Commissione Nazionale per la parità  e le pari opportunità  tra uomo e donna di cui alla L. 22- 6- 90 n. 164, in attuazione dell’ art. 11 della stessa legge n. 223/ 90. 

ARTICOLO 10

(Organizzazione)

1) Al funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo provvede il Consiglio Regionale con apposito finanziamento annuale da inserire nel proprio bilancio in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 11 e con la messa a disposizione di mezzi, strutture e personale regionale. 

ARTICOLO 11

(Programmazione e relazione sull’ attività )
1) Il Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo presenta annualmente al Consiglio Regionale un programma quadro della sua attività, unitamente al consuntivo delle spese sostenute nell’ anno precedente, riguardante le attività  eventuali da svolgere in attuazione dell’ art. 9 comma 3 della presente legge, le attività  di studio, di ricerca e consulenza.
2) Il Comitato presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali. 

ARTICOLO 12

(Indennità di presenza e rimborso spese)
1) Ai componenti del Comitato Regionale per il Servizio radio televisivo è  attribuita un’ indennità  per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella seguente misura:
– L. 60.000 al Presidente o, in assenza, al facente funzioni;
– L. 50.000 agli altri componenti del Comitato.
2) Ai componenti del comitato che non hanno la residenza o il domicilio o l’ abituale dimora nel comune in cui ha sede il Comitato, è  corrisposto, inoltre, per ogni seduta, il rimborso delle spese di viaggio se il trasporto è   effettuato con mezzi pubblici, oppure l’ importo di 1/ 5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro dalla distanza stradale tra il comune di residenza e quello in cui ha sede il Comitato.
3) L’ autorizzazione all’ uso del mezzo privato è  rilasciata dal Presidente del Comitato.
4) Al Presidente ed ai componenti che, per ragioni del loro Ufficio, si rechino fuori dalla località  in cui ha sede il Comitato medesimo, oltre il rimborso delle spese di trasporto, compete il trattamento economico di missione nella misura prevista dalla LR 4- 6- 79 n. 18 e successive modificazioni.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)
La spesa derivante dall’ attuazione della presente legge è  a carico del Consiglio Regionale.
Il relativo onere, dell’ importo presumibile di L. 5 milioni, farà  carico, per l’ esercizio finanziario in corso, sul capitolo 6 art. 1 dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità .
La spesa relativa agli anni successivi farà  carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci. 

ARTICOLO 14

(Abrogazione)
1) E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 15

La presente legge regionale è  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì  5 luglio 1991.