Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria
00187 Roma 19 DIC. 1994
Via di S. Maria in Via , 12
Prot. 8629 / RTV
Si richiama all’attenzione di codeste associazioni che, per effetto dell’avvenuta realizzazione delle condizioni previste dal suo art. 29, è divenuta ormai operativa la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 (già ratificata dallo Stato italiano il 12 febbraio 1992 sulla base della legge di autorizzazione 5 ottobre 1991 n. 327).
Ne consegue che, per ogni servizio di programmi che può essere ricevuto, direttamente o indirettamente, in uno o più degli Stati parti della Convenzione, dovranno rispettarsi le regole stabilite dalla Convenzione medesima, ferma rimanendo, per gli altri servizi di programmi, la disciplina generale di cui alla legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modifiche e integrazioni.
In conformità con l’avviso espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato, nella consultazione 17 dicembre 1994 prot. 122306, deve inoltre sottolinearsi che:
- per quanto riguarda i servizi di programmi che possono essere ricevuti da Paesi membri dell’Unione Europea che siano contemporaneamente parti della Convenzione in questione, l’operatività della Convenzione può essere esclusa solo da diverse disposizioni comunitarie, sullo stesso argomento, non semplicemente vigenti in astratto ma effettivamente applicabili in concreto;
- la previsione sanzionatoria dell’art. 31, comma 3, della L. 223/90, che assiste l’obbligo di osservare le convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni posto a carico delle emittenti dall’art. 15, comma 8, della stessa legge, comporta la sanzionabilità ad opera del Garante delle eventuali violazioni delle regole recate dalla Convenzione di che trattasi.
Sotto quest’ultimo profilo deve ancora porsi in rilievo che il relativo procedimento non contempla il momento della diffida.
Fatta salva l’applicabilità dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (sul pagamento in misura ridotta), alla contestazione della violazione consegue quindi direttamente, in caso di assenza reiezione delle difese, la deliberazione di irrogazione della sanzione prevista dal citato comma 3 dell’art. 31 della L. 223/90.
Deve aggiungersi che l’esercizio del potere sanzionatorio non è condizionato al reclamo dello Stato straniero interessato, perché lo Stato nazionale deve comunque reprimere comportamenti che configurano inosservanza dei suoi obblighi internazionali.
Si allega, per quanto di necessità, l’elenco degli Stati che, sino a data corrente, hanno ratificato la Convenzione.
Nel confidare in un pieno adeguamento delle emittenti alle disposizioni della ripetuta Convenzione, si raccomanda di dare alla presente comunicazione la massima diffusione e si ringrazia della collaborazione.
Il Garante
(Prof. Giuseppe Santaniello)
ELENCO DEI PAESI CHE HANNO RATIFICATO LA CONVENZIONE DI STRASBURGO SULLA TELEVISIONE TRANSFRONTALIERA:
- CIPRO
- GERMANIA
- ITALIA
- MALTA
- NORVEGIA
- POLONIA
- SAN MARINO
- SVIZZERA
- TURCHIA
- SANTA SEDE