Lettera di chiarimento del Ministro delle Comunicazioni 4 maggio 1998 “Assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249”

 

Il Ministro delle Comunicazioni

Roma, 4 maggio 1998

OGGETTO: Assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249.

 

Nel prendere atto che talune Associazioni rappresentative delle emittenti radiotelevisive private hanno richiesto chiarimenti sui principi e sui criteri dettati dall’atto di indirizzo politico-amministrativo del 20 febbraio 1998, lamentando la mancata previsione di attribuzione di almeno un terzo delle frequenze in oggetto al comparto dell’emittenza televisiva locale, debbo rassicurare tali Associazioni sulla effettiva portata dei criteri che ho inteso dettare all’Amministrazione per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della legge 249 del 1997.
Innanzitutto, seguendo il principio generale contenuto nella legge 249 del 1997, in base al quale il piano nazionale di assegnazione di frequenze deve riservare almeno un terzo di programmi irradiabili all’emittenza televisiva locale, la riserva indicata al punto 6 dell’atto di indirizzo politico amministrativo deve comprendere almeno un terzo delle frequenze da assegnare globalmente tenendo conto in sede di assegnazione, anche della copertura della popolazione.
L’atto di indirizzo politico-amministrativo non esclude, in linea di massima, la ripartizione della quota nell’ambito di ciascun bacino di utenza.
Come prevede il già citato punto 6 le frequenze di cui sopra dovranno essere utilizzate anche per eliminare situazioni interferenziali non altrimenti risolvibili e al fine dell’ottimizzazione delle risorse radioelettriche.
Le condizioni necessarie per l’assegnazione delle frequenze disponibili sono indicate al punto 4 e al punto 8: in particolare il requisito del regolare versamento dei canoni potrà ritenersi soddisfatto qualora non sussista sull’argomento una controversia giudiziale.
Successivamente l’Amministrazione dovrà valutare le richieste di assegnazione di frequenze destinate all’emittenza locale in base ai criteri indicati al punto 7 dell’atto di indirizzo politico-amministrativo, predisponendo un’apposita graduatoria.
Infine, si deve considerare che sia la legge n. 249/97 sia l’atto di indirizzo politico-amministrativo prevedono che siano assegnate frequenze alle emittenti che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al novanta per cento.
Perciò in sede di applicazione si ritiene che, ragionevolmente, non possa essere preferita nell’assegnazione di frequenze l’emittente che, dopo l’entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223 abbia trasferito impianti con aree di servizio corrispondenti, per una considerevole quota.
Ho ritenuto opportuno, ai fini della necessaria chiarezza e trasparenza precisare quale sia la corretta interpretazione da dare ad alcuni principi contenuti nel citato atto di indirizzo politico-amministrativo del 20 febbraio 1998.
Provvederò ad inviare copia della presente lettera anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Antonio Maccanico