LIGURIA Legge regionale Liguria 24 gennaio 2001, n.5 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2001, n.5

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.).

(pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 2 del 31 gennaio 2001 )

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

 

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Liguria, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

 

ARTICOLO 2

(Natura)

 

1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell’organizzazione del Consiglio regionale, è organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

ARTICOLO 3

(Composizione e durata in carica)

 

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri sei componenti. I sette componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, con votazione separata da quella per l’elezione degli altri componenti, su proposta del Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all’elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.
6. In caso che il Comitato si riduca a meno di quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso. 7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d’atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, il Consiglio provvede, sempre entro sessanta giorni, alla sostituzione a norma del comma 2.

 

ARTICOLO 4

(Incompatibilità)

 

1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle  telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

 

ARTICOLO 5

(Decadenza)

 

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall’incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell’anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l’interessato non provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d’ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, l’esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all’interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L’interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l’adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

 

ARTICOLO 6

(Dimissioni)

 

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all’elezione dei successori.

 

ARTICOLO 7

(Rinvio)

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 in materia di nomine.

 

ARTICOLO 8

(Comunicazioni)

 

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

 

ARTICOLO 9

(Funzioni del Presidente)

 

1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l’esecuzione delle sue  deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i presenti.

 

ARTICOLO 10

(Regolamento interno)

 

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:
a) l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un “codice etico” volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e degli eventuali consulenti.

 

ARTICOLO 11

(Indennità di funzione e rimborsi)

 

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari, rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i Consiglieri regionali.
3. Ai componenti che, su incarico del Comitato, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

 

ARTICOLO 12

(Modalità di esercizio delle funzioni)

 

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all’articolo 17; per l’esercizio delle funzioni delegate si avvale, inoltre, dell’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, a sensi dell’articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999 n. 78.
2. Nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può avvalersi l’Autorità.

 

ARTICOLO 13

(Funzioni proprie)

 

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale e regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa nazionale e regionale, e da provvedimenti dell’Autorità.
2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all’Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali valutano gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato.

 

ARTICOLO 14

(Funzioni delegate)

 

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall’Autorità ai sensi della l. 249/1997 e del Regolamento adottato dall’Autorità stessa in applicazione della medesima norma.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
3. L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa col Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse   economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.
4. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato “Spese per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com.” inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973 n. 853 (autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l’attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.
5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell’esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall’Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l’Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l’omissione e per   rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l’Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

ARTICOLO 15

(Programmazione delle attività del Comitato)

 

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, con l’indicazione delle connesse spese, è presentata anche all’Autorità.
2. L’Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull’attività svolta nell’anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma   di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

 

ARTICOLO 16

(Adempimenti a carico dei Comuni)

1. I Comuni trasmettono al Comitato, entro trenta giorni dall’adozione, i provvedimenti concernenti:
a) le postazioni emittenti radiotelevisive;
b) gli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

 

ARTICOLO 17

(Dotazione organica)

 

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con
l’Autorità, individua all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall’apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d’intesa con l’Autorità ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull’organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell’articolo 1, comma 14, della l. 249/1997.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 8 aprile 1991 n. 4 (norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dalla legge 6 agosto 1990 n. 233).
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

ARTICOLO 18

(Gestione economica e finanziaria)

 

1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l’attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

 

ARTICOLO 19

(Norma transitoria)

 

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all’elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’adozione del regolamento interno di cui all’articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..

 

ARTICOLO 20

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

 

ARTICOLO 21

(Abrogazione di norme)

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 8 aprile 1991 n. 4;
b) articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 2001

BIASOTTI