LIGURIA Legge regionale Liguria 30 ottobre 2000, n. 39 “Modifiche al campo VI bis “Tutela dell’inquinamento elettromagnetico” della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni”

LEGGE REGIONALE LIGURIA 30 ottobre 2000 n. 39

“Modifiche al capo VI bis “Tutela dall’inquinamento elettromagnetico” della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni”

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n.14 della Liguria in data 15/11/2000)

 

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all’articolo 72 septies)

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 72 septies della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“10. Per gli impianti del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia Municipale e della Protezione Civile, è dovuta, almeno trenta giorni prima dell’installazione, una comunicazione al Comune e all’ARPAL contenente i dati relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione).”.

Articolo 2

(Modifica all’articolo 72 octies)

1. All’articolo 72 octies della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, dopo le parole “in esercizio,” sono inserite le seguenti “ad eccezione di quelli di cui al comma 1 bis”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. I gestori di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche ed integrazioni, inviano agli enti di cui al comma 1:
a) entro il 28 febbraio 2001 comunicazione contenente i dati anagrafici del gestore e dei responsabili tecnici, le caratteristiche tecniche dell’impianto nonché l’ubicazione, la quota sul livello del mare e l’eventuale, indirizzo e planimetria dell’area circostante l’impianto così come indicati dalla Regione ai sensi dell’articolo 72 ter, comma 1, lettera c);
b) entro il 31 dicembre 2001 la perizia giurata di cui al comma 1.”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 72 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all’ARPAL, entro il 30 aprile 2001, i dati relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione).”.

Articolo 3

(Modifica all’articolo 72 decies)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 decies della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Nel caso di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva il Comune intima ai gestori di riportare i valori di campo entro i limiti di legge di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 10 settembre 1998 n. 381, presentando a tale scopo, entro trenta giorni, i necessari progetti di modifica dell’impianto al Comune ed al Ministero delle poste e delle comunicazioni. Il provvedimento è inviato dal Comune anche al Ministero delle poste e delle comunicazioni.
1 ter. I gestori degli ambienti di cui al comma 1 bis realizzano le modifiche degli impianti necessarie all’adeguamento ai valori limite entro trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni o concessioni necessarie.
1 quater. Qualora i provvedimenti autorizzatori non pervengano entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1 bis i gestori degli impianti riducono la potenza degli stessi ai fini del rispetto dei limiti di cui al D.M. 381/1998.”.

Articolo 4

(Modifica all’articolo 72 duodecies)

1. All’articolo 72 duodecies, comma 6, lettera d) della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola “elettrodotti” è soppressa la parola “esistenti” e sono aggiunte le seguenti “ivi comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell’impianto quali conduttori, sostegni, isolatori, mensole. La Regione può, con proprio atto, dettare ulteriori disposizioni in merito,”.

2. Nel comma 7 del medesimo articolo 72 duodecies, dopo il punto, sono aggiunte le seguenti parole: “La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell’ARPAL non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V.”.

Articolo 5

(Modifica all’articolo 72 quaterdecies)

1. Al comma 1, lettera a), n. 1) dell’articolo 72 quaterdecies della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “commi 2, 3 e 6” sono sostituite con le seguenti “commi 2, 3, 5 e 6”.

Articolo 6

(Modifica all’articolo 114)

1. Al comma 11 quater dell’articolo 114 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “dall’articolo 72 undecies comma 2” sono sostituite dalle seguenti “dall’articolo 72 undecies, comma 1 bis”.

Articolo 7

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 30 ottobre 2000

ORSI