LIGURIA Legge regionale Liguria 8 aprile 1991, n°4 “Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dalla legge 6 agosto 1990, n°223”

LEGGE REGIONALE LIGURIA 8 APRILE 1991, N.4

“Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dalla legge 6 agosto 1990, n.223”

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 24 aprile 1991)

 

ARTICOLO 1
(Composizione elezione e durata)

 

1. Il Consiglio regionale elegge all’ inizio della legislatura il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, composto da dodici membri scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva. 2. La votazione di undici membri avviene con voto limitato a sette; un ulteriore componente e’ scelto in una terna di espoerti in comunicazione radiotelevisiva proposta dal Comitato regionale per i problemi del consumo e dell’ utenza ed e’ eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti. 3. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all’ insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili. 4. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o piu’ membri il Consiglio regionale procede a sostituirli nel piu’ breve tempo possibile mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato. 5. Il Comitato elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente e due Vice Presidenti. Per la elezione dei due Vice Presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 6. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica due anni. 7. Il Comitato entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti un regolamento per il proprio funzionamento.

 

ARTICOLO 2
(Incompatibilita’)

 

1. La carica di componente del Comitato radiotelevisivo e’ incompatibile con quella di Consigliere regionale e con quella di Amministratore o dipendente a qualsiasi titolo di societa’ o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato. 2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato a pena di decadenza non possono svolgere incarichi per conto o nell’ interesse nella concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione e gestione di pubblicita’.

 

ARTICOLO 3
(Funzioni)

1. Il Comitato radiotelevisivo e’ organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva. In particolare: a) esprime il parere e collabora alla predisposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle readiofrequenze trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione cosi’ come previsto dall’ articolo 3 comma 14 della legge n¨ 223/ 90; b) collabora all’ adeguamento o all’ adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all’ articolo 3 comma 19 della legge n. 223/ 90; c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicita’ sulle emittenti private locali di cui all’ articolo 9 comma 1 della legge n. 223/ 90; d) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione puo’ adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale ai sensi dell’ articolo 23 comma 2 della legge n¨ 223/ 90; e) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale ai sensi dell’ articolo 7 comma 1 della legge n. 223/ 90; tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove e’ prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica; f) regola l’ accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 7 comma 1 della legge 223/ 90 e dell’ articolo 4 della legge 14 aprile 1975 n. 103; g) definisce i contenuti e coordina l’ attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dell’ articolo 7 comma 2 della legge n. 223/90.

ARTICOLO 4
(Collaborazioni)

 

1. Il Comitato radiotelevisivo attua idonee forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono intressati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda anche proponendo l’ istituzione di conferenze regionali sull’ informazione e le comunicazioni di massa.

ARTICOLO 5
(Rapporti con altri organi)

1. In attuazione dell’ articolo 7 comma 5 della legge n. 223/ 90 il Comitato radiotelevisivo esercita le attivita’ che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l’ editoria nello svolgimento delle loro funzioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 il Comitato: a) raccoglie la documentazione relativa alle emittenti radiotelevisive operanti nella Regione; b) formula proposte operative nell’ ambito del programma di cui all’ articolo 6; c) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all’ articolo 28 della legge n. 223/ 90 e con la Commissione nazionale per la parita’ e le pari opportunita’ tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990 n. 164 per quanto previsto dall’ articolo 11 della legge n. 223/ 90.

 

ARTICOLO 6
(Programma dell’ attivita’)

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta entro il 30 settembre di ogni anno all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che lo sottopone al parere dalla competente Commissione consiliare, un programma – quadro della attivita’ che intende svolgere nell’ anno successivo unitamente al consuntivo dell’ attivita’ svolta nell’ anno precedente. 2. Il programma riguarda le funzioni da svolgere ai sensi della presente legge e le eventuali attivita’ di indagine, di studio, di ricerca e di consulenza nonche’ le proposte di convenzione con strutture universitarie o con soggetti esterni particolarmente qualificati della sfera pubblica o privata.

 

ARTICOLO 7
(Funzionamento)

1. Sulla base del programma di cui all’ articolo 6, l’ Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, stabilisce i mezzi posti a disposizione del Comitato. L’ impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall’ applicazione della presente legge sono effettuati dall’ Ufficio di Presidenza ai sensi del regolamento di contabilita’ del Consiglio regionale 16 gennaio 1984 n. 1. 2. Il Comitato radiotelevisivo ha sede presso il Consiglio regionale che mette a disposizione le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che per l’ espletamento delle relative attivita’.

 

ARTICOLO 8
(Relazione annuale)

1. Il Comitato radioteleviso, oltre al consuntivo della attivita’ svolta previsto dall’ articolo 6, presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella Regione formulando eventuali osservazioni e proposte agli organi regionali. 2. Tale relazione viene tramessa a tutti i consiglieri ed e’ sottoposta all’ esame del Consiglio regionale previa audizione del Comitato da parte della commissione competente. 3. Puo’ essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione su decisione del Consiglio regionale.

 

ARTICOLO 9
(Indennita’ e rimborso spese)

1. Al Presidente ed ai componenti del Comitato radiotelevisivo si applicano per ogni giornata di seduta le indennita’ previste dall’ articolo 4 comma 1 della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13, come sostituito dalla legge regionale 24 maggio 1988 n. 18, per il Presidente ed i componenti del Comitato regionale di controllo. 2. AI suddetti compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

 

ARTICOLO 10
(Norma transitoria)

1. In sede di prima attuazione, il programma – quadro di cui all’ articolo 6 per l’ anno 1991, viene presentato entro trenta giorni dall’ insediamento del Comitato radiotelevisivo.

 

ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’ applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dal capitolo 0030 ” Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale, convegni indagini conoscitive, studi e ricerche” del bilancio di previsione della Regione Liguria per l’ anno 1991.

 

ARTICOLO 12
(Urgenza ed abrogazione di norme)

1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla stessa data sono abrogati la legge regionale 26 giugno 1978, n. 30 e il regolamento regionale 14 giugno 1978 n. 1.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi’ 8 aprile 1991