Lo schema di regolamento per le trasmissioni radiotelevisive digitali sottoposto a consultazione pubblica dall’autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni non contiene disposizioni applicative di norme di legge fondamentali per l’emittenza locale, creando inaccettabili barriere di ordine tecnico, giuridico ed economico all’accesso delle radiotelevisioni locali alla tecnologia digitale creando cosi’ i presupposti per un drastico ridimensionamento del settore.

cs 21/2001

                                COMUNICATO STAMPA
              COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO               

Roma, 31 luglio 2001

LO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE DIGITALI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE PUBBLICA DALL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NON CONTIENE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI NORME DI LEGGE FONDAMENTALI PER L’EMITTENZA LOCALE, CREANDO INACCETTABILI BARRIERE DI ORDINE TECNICO, GIURIDICO ED ECONOMICO ALL’ACCESSO DELLE RADIOTELEVISIONI LOCALI ALLA TECNOLOGIA DIGITALE CREANDO COSI’ I PRESUPPOSTI PER UN DRASTICO RIDIMENSIONAMENTO DEL SETTORE.

Allarme nel settore radiotelevisivo locale per lo schema di regolamento per le trasmissioni digitali sottoposto a consultazione pubblica dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera 287/01/CONS.

Al riguardo l’Avv. Marco Rossignoli coordinatore AERANTI-CORALLO ha dichiarato che “Tale schema penalizza enormemente il settore locale creando barriere di ordine tecnico, giuridico ed economico all’accesso da parte delle imprese radiotelevisive locali alla tecnologia di trasmissione digitale.
E’ inaccettabile – ha proseguito Rossignoli – che ancora una volta si ipotizzi di ridurre drasticamente il numero delle emittenti locali”.
Sulla problematica si è riunito oggi il Comitato Esecutivo di AERANTI-CORALLO per predisporre le proposte di modifica e integrazione allo schema di regolamento. In tale sede si è rilevato che lo stesso non contiene disposizioni applicative delle seguenti norme di legge fondamentali per l’emittenza locale:
a) art. 1, comma 1 della legge n. 66/01 che prevede un titolo preferenziale per l’esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale per le imprese che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi della stessa legge n. 66/01 (e per i soggetti aventi in base a tale legge gli stessi diritti e obblighi dei concessionari);
b) art. 2 bis, comma 7, lettera e) della legge n. 66/01 che stabilisce l’obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito;
c) art. 2, comma 6 lettera e) della legge n. 249/97 (espressamente richiamata dall’art. 2 bis, comma 7 della legge 66/01) che prevede la riserva di un terzo dei canali irradiabili (e non dei programmi) a favore dell’emittenza televisiva locale (sul punto si veda anche pag. 84 del Libro Bianco sulla televisione digitale terrestre, paragrafo 5.1.2);
d) art. 2, comma 6 della legge n. 249/97 che prevede l’impossibilità di rilasciare ad uno stesso soggetto (o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari) autorizzazioni che consentano di irradiare piu’ del venti per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze (la norma contenuta all’art. 13, comma 1 dello schema di regolamento afferma addirittura un principio diverso).

Per informazioni 071/2074300 – 206980 – 2075048

                                              Il Coordinamento AerAnti-Corallo,
                                                  aderente alla Confcommercio,
              rappresenta 1.141 imprese radiofoniche e televisive locali italiane