MALATTIA

DOMANDA

 

Il CCNL con FNSI non prevede, in caso di malattia del dipendente, alcun intervento degli enti previdenziali.

 

RISPOSTA

 

L’intervento dell’ente di previdenza ed assistenza non dipende dai contratti collettivi ma dalle disposizioni di legge ed il settore delle emittenti radiotelevisive, e dei giornalisti in particolare, non prevede tale intervento, lasciando gli oneri a carico della azienda; ciò avviene,  peraltro, anche in altri settori come, ad esempio, per gli impiegati del settore  industria e artigianato, per i dirigenti ecc. ecc.

D’altra parte nei casi in cui la legge prevede la  copertura da parte INPS, questa viene garantita con un contributo aziendale del 2,22% su tutte le retribuzioni imponibili. Tale contributo non viene richiesto alle aziende del settore radiotelevisivo.

 

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DOMANDA

 

L’art. 59 del CCNL con CISAL prevede in caso di malattia un trattamento economico pari all’80% per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Non è chiaro se per i 180 giorni bisogna considerare diversi eventi morbosi e se al termine dell’anno solare spettino ulteriori 180 giorni di integrazione.

 

RISPOSTA

 

Si ritiene che il principio regolatore debba rifarsi a quanto previsto per la copertura dell’evento di malattia da parte dell’Istituto di previdenza sociale, ovverossia 180 giorni in ciascun anno solare; ciò vuol dire che in caso di malattia non continuativa, il trattamento retributivo riprende a decorrere nell’anno successivo,  anche decorsi i 180 giorni garantendo l’integrazione nella misura dell’80%.
Diverso è il caso di malattia che superi i 180 giorni in maniera continuativa. In questo caso la garanzia retributiva si riduce secondo il dettato contrattuale, garantendo il 50% della retribuzione fino al compimento del periodo di comporto (cioè del periodo durante il quale il lavoratore dipendente, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro).

 

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DOMANDA

 

Il CCNL con CISAL prevede un trattamento pari al 50% fino al compimento del periodo di comporto. Quest’ultimo fa riferimento ad un massimo di 12 mesi nel periodo di 3 anni, considerando diversi eventi morbosi. Non è chiaro se il triennio debba essere determinato ogni nuovo ultimo episodio morboso o in modo differente.

 

RISPOSTA

 

In questo specifico caso, il CCNL con CISAL non detta regole precise. Si ritiene, pertanto, che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, per anno solare debba intendersi non già l’anno civile decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre, bensì il periodo di 365 giorni decorrenti dalla data del primo episodio morboso ovvero operando una valutazione a ritroso in base all’ultimo evento di malattia.