20.10.1994
TELEX N. 2898
DA MINISTERO P.T. – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI RADIOELETTRICI
SEGRETERIA
A:
Tutti i reparti terzi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche della repubblica –
Loro sedi
PROT. DCSR/SEGR
OGGETTO: Concessioni radiotelevisive – modifiche tecnico-operative degli impianti – competenze del Ministero P.T. e dei circoli.
Il III Reparto del circolo di Trieste ha fatto pervenire alla scrivente una nota con al quale chiedeva di conoscere quale prassi dovesse essere seguita in caso di istanze di variazione delle caratteristiche tecnico – operative degli impianti eserciti dalle emittenti televisive nazionali concessionarie. In particolare il citato organo chiedeva se in simili casi trovassero applicazione le disposizioni impartite con circolare 2147 del 30.7.94 di questa direzione centrale. Allo scopo di riscontrare analoghe richieste pervenute da altri circoli e di coordinare uniformemente le azioni, viene estesa a tutti gli organi periferici di questo ministero la risposta fornita al circolo di Trieste.
L’art. 1 comma 3 del D.L. 27 agosto 1993 nr. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 nr. 422, dispone che fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessione ai sensi dell’art. 16 della legge 6 agosto 1990 n. 223 o di autorizzazione ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975 nr.103, proseguono nell’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’art. 32 della legge 6.8.90 nr. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. Peraltro l’art. 11 c. 3 della legge 422/93 proroga il termine di cui all’art. 32 comma 3 della l. 223/90 nei confronti di coloro che eserciscono impianti di radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono abilitati a trasmettere non più ai sensi dell’art. 32 della legge 6.8.90 nr. 223, ma sulla sola base dell’atto concessorio con gli impianti e le caratteristiche descritte nell’atto concessorio stesso (o autorizzatorio per i ripetitori esteri), nei confronti dei concessionari privati della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione della stessa ai sensi dell’art. 11 c. 3 della l. 422/93, continua ad aver efficacia l’art. 32 l. 223/90 e tutti i poteri che derivano ad essi già delegati dal Ministro PT ai direttori dei circoli. Stante quanto sopra, le disposizioni di cui alla circolare 2147 del 30.7.94 non trovano applicazione nel caso di atti di autorizzazione a modifiche tecnico – operative di impianti di radiodiffusione televisiva la cui competenza continua ad insistere in capo ai circoli, i quali dovranno acquisire sul progetto dell’autorizzanda modifica il nulla osta di questa direzione centrale. Allo scopo infine di porre tutti i circoli in condizione di applicare le presenti disposizioni si richiama il MSG telex n. 163 del 3.5.94 con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 11 e 3 della legge 422/93 e si specifica che le emittenti destinatarie di provvedimenti di concessione televisiva in ambito nazionale sono le seguenti:
– CANALE 5, RETE 4, ITALIA 1 della RTI SPA
– RETE A di RETE A SPA
– VIDEOMUSIC della BETA TELEVISION SPA
– TV INTERNAZIONALE SPA titolare di autorizzazione ai sensi dell’art. 38 l. 103/75 per il ripetitore Telemontecarlo.
IL DIRETTORE CENTRALE
ING. FRANCESCO AVANZI