MODIFICHE DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 3/10/2000 TRA AERANTI-CORALLO E FNSI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO GIORNALISTICO NELLE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, LORO SINDYCATIONS E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA INTRODOTTE DALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI A ROMA IL 3/12/2003.
– Incremento dei minimi.
I valori minimi tabellari in atto saranno incrementati a regime di euro 65,64 per il teleradiogiornalista tv con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; di euro 50,86 per il teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; di euro 45,85 per il teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico.
Il suddetto importo verrà corrisposto (come da tabella allegata) sulla base delle seguenti percentuali e cadenze:
il 70% a partire dal 1° dicembre 2003;
il 30% a partire dal 1° marzo 2004.
Sino al periodo di paga relativo al mese di novembre 2003 continuerà ad essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale (nelle misure di cui alla tabella allegata) che cesserà a far data dal 1° dicembre 2003 e verrà quindi sostituita dai suddetti incrementi.
– Tredicesima mensilità
A partire da dicembre 2003 l’ammontare della 13a mensilità sarà pari a 28/26esimi della retribuzione mensile ragguagliata al periodo di maturazione di tali 28/26esimi.
– Contributo a carico delle aziende per la assicurazione infortuni
A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo a carico delle aziende per la assicurazione infortuni previsto dall’art.39 è elevato da euro 6,71 a euro 11,88 per ogni giornalista dipendente.
– Assistenza sanitaria integrativa
Al fine di assicurare una adeguata applicazione della normativa contrattuale inerente l’assistenza sanitaria integrativa gestita dalla Casagit, le parti costituiscono una commissione paritetica permanente, integrata da un rappresentante della Casagit, con il compito di monitorare la popolazione giornalistica e i costi assistenziali del settore e individuare entro il 31/12/2003 soluzioni idonee a garantire i trattamenti assicurativi integrativi. Non appena definite tra le parti tali soluzioni, il contributo Casagit a carico delle aziende previsto dal comma 2 della prima nota a verbale dell’art. 42 è elevato dallo 0,50% della retribuzione imponibile allo 0,95% della medesima.
– Prestazioni previdenziali integrative
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
QUALIFICHE | MINIMI DI STIPENDIO | MINIMI DI STIPENDIO |
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1621,14 | 1640,83
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Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1256,17 | 1271,43
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Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1132,66 | 1146,42
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INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
DA CORRISPONDERE MENSILMENTE SINO A NOVEMBRE 2003
| INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE |
Teleradiogiornalista TV con oltre 24 mesi | 11,03 |
Teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi | 8,54 |
Teleradiogiornalista con meno di 24 mesi | 7,70 |