Modifiche della parte economica del CCNL 3/10/2000 tra AERANTI-CORALLO e FNSI per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro syndications e agenzie di informazione radiofonica, introdotte dall’accordo sottoscritto tra le parti a Roma il 3/12/2003

MODIFICHE DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 3/10/2000 TRA AERANTI-CORALLO E FNSI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO GIORNALISTICO NELLE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, LORO SINDYCATIONS E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA INTRODOTTE DALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI A ROMA IL 3/12/2003.

– Incremento dei minimi.

I valori minimi tabellari in atto saranno incrementati a regime di euro 65,64 per il teleradiogiornalista tv con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; di euro 50,86 per il teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; di euro 45,85 per il teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico.
Il suddetto importo verrà corrisposto (come da tabella allegata) sulla base delle seguenti percentuali e cadenze:
il 70% a partire dal 1° dicembre 2003;
il 30% a partire dal 1° marzo 2004.
Sino al periodo di paga relativo al mese di novembre 2003 continuerà ad essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale (nelle misure di cui alla tabella allegata) che cesserà a far data dal 1° dicembre 2003 e verrà quindi sostituita dai suddetti incrementi.

– Tredicesima mensilità

A partire da dicembre 2003 l’ammontare della 13a mensilità sarà pari a 28/26esimi della retribuzione mensile ragguagliata al periodo di maturazione di tali 28/26esimi.

– Contributo a carico delle aziende per la assicurazione infortuni

A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo a carico delle aziende per la assicurazione infortuni previsto dall’art.39 è elevato da euro 6,71 a euro 11,88 per ogni giornalista dipendente.

– Assistenza sanitaria integrativa

Al fine di assicurare una adeguata applicazione della normativa contrattuale inerente l’assistenza sanitaria integrativa gestita dalla Casagit, le parti costituiscono una commissione paritetica permanente, integrata da un rappresentante della Casagit, con il compito di monitorare la popolazione giornalistica e i costi assistenziali del settore e individuare entro il 31/12/2003 soluzioni idonee a garantire i trattamenti assicurativi integrativi. Non appena definite tra le parti tali soluzioni, il contributo Casagit a carico delle aziende previsto dal comma 2 della prima nota a verbale dell’art. 42 è elevato dallo 0,50% della retribuzione imponibile allo 0,95% della medesima.

– Prestazioni previdenziali integrative

A partire dal versamento al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani dei        contributi inerenti la retribuzione del corrente mese di dicembre,  la quota dell’accantonamento annuale del TFR da versare al Fondo medesimo sarà pari all’ammontare doppio della contribuzione a carico dell’azienda dovuta per l’anno in corso.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO

QUALIFICHE

MINIMI DI STIPENDIO
COMPRENSIVI DELLA
EX INDENNITA’ DI
CONTINGENZA
(DA DICEMBRE 2003)

MINIMI DI STIPENDIO
COMPRENSIVI DELLA
EX INDENNITA’ DI
CONTINGENZA
(DA MARZO 2004)

Tele-radiogiornalista TV
con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico

1621,14

1640,83

 

Tele-radiogiornalista radio
con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico

1256,17

1271,43

 

Tele-radiogiornalista con
meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico

1132,66

1146,42

 

INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
DA CORRISPONDERE MENSILMENTE SINO A NOVEMBRE 2003


QUALIFICHE

INDENNITA’  VACANZA CONTRATTUALE

Teleradiogiornalista TV con oltre 24 mesi                         11,03
Teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi                           8,54
Teleradiogiornalista con meno di 24 mesi                           7,70