Roma, 14 maggio 1996
MINISTERO DEL TESORO – Ragioneria Centrale – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ALL’A.E.R. Associazione Editori Radiotelevisivi-Casella postale n.360 – 60100 ANCONA
Divisione III
Prot. n. 6520
OGGETTO: Riconoscimento dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 250/90
In riferimento alla nota del 24/4/96 e tenuto conto dei chiarimenti formulati da codesta A.E.R., si fa presente che dai provvedimenti (decreti) di riconoscimento dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 250/90 scaturisce, in capo alle imprese che esercitano l’attività di radiodiffusione, il diritto alle riduzioni tariffarie per utenze telefoniche ed elettriche con conseguente onere a carico del bilancio dello Stato.
Pertanto, affinché questa Ragioneria possa effettuare un puntuale, specifico controllo di legittimità della spesa è necessario che i provvedimenti in parola richiamino funzionalmente tutti i codici delle utenze telefoniche ed elettriche, di cui necessitano le imprese di radiodiffusione per lo svolgimento della loro precipua attività, e le loro relative ubicazioni in ordine:
- agli uffici delle emittenti;
- agli studi di trasmissione;
- ai locali che ospitano gli impianti di collegamento;
- ai locali destinati agli impianti per la diffusione del segnale delle emittenti.
Inoltre, è opportuno che detti decreti e la documentazione a corredo esplicitino (con apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 15/68) quali ragioni di natura tecnico –organizzativa abbiano indotto le imprese radiofoniche alla richiesta di eventuali ulteriori utenze telefoniche ed elettriche in locali diversi da quelli sopra elencati, affinché l’erogazione delle provvidenze possa essere sempre autorizzata ed eseguita unicamente ed inequivocabilmente per utenze destinate all’esclusivo esercizio dell’attività radiofonica.
In merito alle utenze concernenti i telefoni cellulari, la scrivente ritiene necessario, dato il costo più elevato di queste utenze rispetto a quello ordinario e per scongiurare un uso improprio nonché una eccessiva diffusione della radiofonia mobile, che il rappresentante dell’impresa radiofonica rediga apposita dichiarazione (Legge 15/68) dalla quale risulti che per i cellulari utilizzati siano stati stipulati contratti per uso commerciale intestati alla impresa radiofonica e che il traffico telefonico si riferisca all’attività informativa dell’emittente.
Infine, quando con successivo provvedimento le imprese erogatrici del servizio elettrico o telefonico otterranno il rimborso delle riduzioni tariffarie da esse già applicato alle imprese radiofoniche, i codici delle utenze, dichiarati nelle fatture accluse a giustificazione della spesa, dovranno concordare, salvo specifica nota di variazione, con quelli dichiarati nei decreti di riconoscimento dei requisiti, affinché questa Ragioneria possa effettuarne un puntuale riscontro.
Per quanto evidenziato, si sottolinea che le osservazioni mosse in merito ai suddetti provvedimenti rappresentano strumenti formali dell’attività di controllo e che questo ufficio intende comunque svolgere una fattiva collaborazione con l’Amministrazione controllata nonché con codesta Associazione.
Il Direttore della Ragioneria Centrale
Il Dirigente Generale
(Dott. G. Valente)