MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Prot. n. DGCA/5/DIR./3396 del 30 ottobre 2001
A: COORDINAMENTO AER-ANTI-CORALLO
OGGETTO: Articolo pubblicato su Millecanali di ottobre 2001
Si fa riferimento alla nota fax del 23 ottobre u.s. con la quale il Coordinamento Aer-anti-Corallo chiede di conoscere l’orientamento di questa Direzione Generale in merito all’articolo di stampa in oggetto dal titolo “Locale? Nazionale? No: Superstation!”
Al riguardo si osserva quanto segue.
Circa l’interpretazione richiesta al Ministero per conoscere se i limiti territoriali di irradiazione del segnale delle radio locali, previsti dall’art. 1, comma 2-quater, della legge n. 66 del 2001, nel caso di società titolari di più concessioni, fossero applicabili alla società titolare ovvero alle singole emittenti dalla stessa esercite, il Ministero ha risposto esclusivamente che i predetti limiti erano applicabili all’emittente, in quanto il legislatore, nel fissare tali limiti, ne ha riferito l’applicabilità “all’impresa” e non al “soggetto titolare dell’impresa”.
Nessuna interpretazione, invece, è stata fornita, in quanto non richiesta, in relazione alle cosiddette “Superstation” tipologia di emittente peraltro non prevista dalla legge che distingue solo tra soggetti locali e nazionali. Nell’articolo di Millecanali le stesse vengono definite come imprese concessionarie locali facenti capo alla medesima società, ciascuna delle quali oepra su quattro o cinque bacini contingui, raggiungendo ognuna un massimo di 15 milioni di abitanti e trasmettendo contemporaneamente lo stesso identico palinsesto come se si trattasse di un’unica emittente nazionale.
Sul punto occorre chiarire che non esiste nell’ordinamento alcuna norma che legittimi lo svolgimento di siffatta attività che, pertanto, deve ritenersi a tutti gli effetti vietata.
Infatti, l’articolo 19, comma 2, della legge n. 223/90 non può ritenersi vigente dal momento che lo stesso fa riferimento a concessioni radiofoniche loccali rilasciate in base a criteri (bacino provinciale, piano di assegnazione delle frequenze, graduatorie) superati e modificati dalle leggi n. 482 del 1992 e n. 422 del 1993, che hanno invece previsto il rilascio delle concessioni radiofoniche con riferimetno agli impianti censiti ex articolo 32 della citata legge n. 223/90, tenendo conto altresì dei trasferimenti di impianti o rami d’azienda, delle dismissioni, delle riduzioni di potenza e delle autorizzazioni alle modifiche impiantistiche rilasciate dagli Ispettorati Territoriali.
L’articolo 1, comma 2-quater, della legge n. 66/2001 è stato introdotto dal legislatore in quanto, a seguito della disapplicazione dell’articolo 19, comma 2, della legge 223/90, non sussisteva più un criterio di distinzione tra emittenti radiofoniche locali e emittenti radiofoniche nazionali.
Peraltro, l’articolo 19, comma 2, della legge 223/90, non ha mai legittimato le trasmissioni unificate tra diverse emittenti, limitandosi a prevedere che uno stesso soggetto al quale fossero state rilasciate più concessioni, ciascuna per un bacino di utenza di dimensione provinciale, con un limite massimo di sette province contigue, comprendenti, nel loro insieme, una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, avesse la possibilità di effettuare trasmissioni unificate in tutti i predetti bacini. Invece, ai sensi delle citati leggi 482/92 e 422/93, le concessioni non sono state rilasciate una per ogni bacino di utenza servito, bensì una per emittente, indipendentemente dall’ambito territoriale.
La non legittimazione delle trasmissioni unificate da parte di diverse emittenti locali è, peraltro, confermata dall’articolo 21 della medesima legge 223/90, come integrato dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 422/93, che stabilisce che la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base di preventive intese tra i concessionari che la richiedano ovvero sulla base di consorzi cotituiti dagli stessi concessionari. Tale autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedeibili.
L’articolo 21 della legge 223/90 è tuttora pienamente vigente e non è stato in alcun modo modificato dalla legge n. 66/2001, con la conseguenza che esso si applica a tutte le attività di trasmissione in contemporanea tra diverse emittenti locali, a prescindere dalla titolarità delle stesse.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Circa l’interpretazione richiesta al Ministero per conoscere se i limiti territoriali di irradiazione del segnale delle radio locali, previsti dall’art. 1, comma 2-quater, della legge n. 66 del 2001, nel caso di società titolari di più concessioni, fossero applicabili alla società titolare ovvero alle singole emittenti dalla stessa esercite, il Ministero ha risposto esclusivamente che i predetti limiti erano applicabili all’emittente, in quanto il legislatore, nel fissare tali limiti, ne ha riferito l’applicabilità “all’impresa” e non al “soggetto titolare dell’impresa”.
Nessuna interpretazione, invece, è stata fornita, in quanto non richiesta, in relazione alle cosiddette “Superstation” tipologia di emittente peraltro non prevista dalla legge che distingue solo tra soggetti locali e nazionali. Nell’articolo di Millecanali le stesse vengono definite come imprese concessionarie locali facenti capo alla medesima società, ciascuna delle quali oepra su quattro o cinque bacini contingui, raggiungendo ognuna un massimo di 15 milioni di abitanti e trasmettendo contemporaneamente lo stesso identico palinsesto come se si trattasse di un’unica emittente nazionale.
Sul punto occorre chiarire che non esiste nell’ordinamento alcuna norma che legittimi lo svolgimento di siffatta attività che, pertanto, deve ritenersi a tutti gli effetti vietata.
Infatti, l’articolo 19, comma 2, della legge n. 223/90 non può ritenersi vigente dal momento che lo stesso fa riferimento a concessioni radiofoniche loccali rilasciate in base a criteri (bacino provinciale, piano di assegnazione delle frequenze, graduatorie) superati e modificati dalle leggi n. 482 del 1992 e n. 422 del 1993, che hanno invece previsto il rilascio delle concessioni radiofoniche con riferimetno agli impianti censiti ex articolo 32 della citata legge n. 223/90, tenendo conto altresì dei trasferimenti di impianti o rami d’azienda, delle dismissioni, delle riduzioni di potenza e delle autorizzazioni alle modifiche impiantistiche rilasciate dagli Ispettorati Territoriali.
L’articolo 1, comma 2-quater, della legge n. 66/2001 è stato introdotto dal legislatore in quanto, a seguito della disapplicazione dell’articolo 19, comma 2, della legge 223/90, non sussisteva più un criterio di distinzione tra emittenti radiofoniche locali e emittenti radiofoniche nazionali.
Peraltro, l’articolo 19, comma 2, della legge 223/90, non ha mai legittimato le trasmissioni unificate tra diverse emittenti, limitandosi a prevedere che uno stesso soggetto al quale fossero state rilasciate più concessioni, ciascuna per un bacino di utenza di dimensione provinciale, con un limite massimo di sette province contigue, comprendenti, nel loro insieme, una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, avesse la possibilità di effettuare trasmissioni unificate in tutti i predetti bacini. Invece, ai sensi delle citati leggi 482/92 e 422/93, le concessioni non sono state rilasciate una per ogni bacino di utenza servito, bensì una per emittente, indipendentemente dall’ambito territoriale.
La non legittimazione delle trasmissioni unificate da parte di diverse emittenti locali è, peraltro, confermata dall’articolo 21 della medesima legge 223/90, come integrato dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 422/93, che stabilisce che la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base di preventive intese tra i concessionari che la richiedano ovvero sulla base di consorzi cotituiti dagli stessi concessionari. Tale autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedeibili.
L’articolo 21 della legge 223/90 è tuttora pienamente vigente e non è stato in alcun modo modificato dalla legge n. 66/2001, con la conseguenza che esso si applica a tutte le attività di trasmissione in contemporanea tra diverse emittenti locali, a prescindere dalla titolarità delle stesse.
Il Direttore Generale
(Laura Aria)
Dott. Francesco Saverio Leone