Nota della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni del 2 aprile 2004 “Quesito del 9 dicembre 2003 in ordine alle cessioni di aziende televisive”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

 

 

 

Prot. n. DGCA/SEGR/284 del 2 aprile 2004

 

OGGETTO: Quesito del 9 dicembre 2003 in ordine alle cessioni di aziende televisive

Si fa riferimento alla nota del 9 dicembre 2003 con la quale codesta Associazione ha chiesto di conoscere se, in caso di cessione di azienda televisiva ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della delibera n. 78/98 dell’Sutorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’acquirente abbia diritto di presentare domanda per le misure di sostegno disciplinate dal decreto ministeriale n. 378/99 facendo riferimento, ai fini dell’ammissibilità della domanda e della determinazione del punteggio, anche alla situazione del proprio dante causa. Inoltre, si chiede di conoscere se da parte dell’acquirente sia esperibile le domande di sostegno per le misure di sostegno prima del subentro formale nella concessione del dante causa.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’art. 11, comma 2, della delibera n. 78/98 prevede che in caso di cessione dell’azienda televisiva, l’acquirente, entro quindici giorni, deve presentare domanda di subentro nella concessione; previo accertamento delle condizioni previste, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni autorizza la cessione dell’azienda e il Ministero consente il subentro nella concessione. Si ritiene, pertanto, che il cessionario possa esperire la domanda di sostegno nei termini previsti dal bando annuale, allorquando abbia ricevuto il consenso dal Ministero e l’autorizzazione della cessione da parte dell’Autorità. Solo allora, infatti, si concreta la previsione del d.m. 378/99, secondo la quale possono presentare domanda le emittenti titolari di concessione.
Quanto alla possibilità di fare riferimento alla situazione del dante causa, ai fini della documentazione a comprova degli elementi di valutazione, si ritiene che tale possibilità sia consentita in quanto il citato regolamento n. 378/99 fa riferimento – per quanto riguarda il fatturato e i dipendenti – alle situazioni in essere in un caso nel triennio precedente (media dei fatturati), nell’altro al personale in forza con riferimento all’attività svolta nell’anno precedente. Pertanto, poichè la normativa vigente consente il subentro nella concessione, sarebbe discriminatorio oltre che irragionevole privare i soggetti subentranti della possibilità di far valere, ai fini della graduatoria, gli elementi relativi al fatturato e ai dipendenti realizzati dal soggetto che precedentemente rivestiva la qualifica di titolare dell’emittente.
Tale interpretazione è supportata anche dalla previsione contenuta nel decreto ministeriale n. 225/2002, che disciplina l’erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali.

Il Direttore Generale

Laura Aria