MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI – DIVISIONE VII
OGGETTO: Quesito sulle problematiche applicative degli artt. 7 e 8 della l. n. 250/90 e succ. modifiche e dell’art. 23 della le. n. 223/90 e succ. modifiche
In riferimento al quesito inviato via fax in data 25.7.2002 con il quale si chiede di sapere se le utenze telefoniche GSM e le utenze di telefonia fissa di gestori diversi dalla Telecom Italia possano essere ammesse alle agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 250/1990 e 23 della l. n. 223/1990, si premette che la competenza per l’erogazione delle provvidenze ex art. 28 l. n. 416/81 alle imprese radiofoniche ed alle imprese televisive locali appartiene alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Tanto premesso, e per quanto di propria competenza, si fa, tuttavia, presente che i servizi di telefonia mobile sono da ritenersi ammessi alle agevolazioni tariffarie telefoniche ex art. 28 l. n. 416/1981 sia che siano forniti con tecnologia Tacs sia che siano forniti con tecnologia GSM. Inoltre in virtù della liberalizzazione intervenuta nel settore della telefonia tutti i gestori telefonici possono offrire servizi da agevolare.
Il Direttore Generale
(Dr.ssa Laura Aria)