Nota della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni del 15 ottobre 2004 “Quesito. Legittimità trasferimenti da imprese radiofoniche a cui sia stata negata la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

NOTA 15 OTTOBRE 2004


OGGETTO: QUESITO. LEGITTIMITA’ TRASFERIMENTI DA IMPRESE RADIOFONICHE A CUI SIA STATA NEGATA LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RADIODIFFUSIONE SONORA

Si fa riferimento alla nota fax dell’11 ottobre 2004, con la quale codesta Associazione chiede di conoscere il parere di questa Direzione Generale in merito alla legittimità dei trasferimenti di impianti operati da imprese radiofoniche cui sia stato negato l’assenso alla prosecuzione dell’attività di radiodiffusione, ai sensi della legge n. 66/2001, dopo i trasferimenti stessi.

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

Premesso che l’art. 1, comma 2 bis della legge 20  marzo 2001, n.66 consente la prosecuzione  dell’attività di radiodiffusione sonora ai soggetti che alla data del 30 settembre 2001 fossero in possesso dei requisiti  relativi alla natura giuridica e ai dipendenti in regola con le disposizioni di legge in materia previdenziale, la ratio della norma è quella di impedire l’attività di radiodiffusione sonora ai soggetti non in possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001, rimanendo, invece, neutra la posizione  degli impianti di radiodiffusione  che possono essere venduti ad altro soggetto, purché la stessa vendita sia avvenuta prima della conoscenza del diniego del cedente.

 

Il Direttore Generale
Dr.ssa Laura Aria