MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
NOTA 15 OTTOBRE 2004
OGGETTO: QUESITO. LEGITTIMITA’ TRASFERIMENTI DA IMPRESE RADIOFONICHE A CUI SIA STATA NEGATA LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RADIODIFFUSIONE SONORA
Si fa riferimento alla nota fax dell’11 ottobre 2004, con la quale codesta Associazione chiede di conoscere il parere di questa Direzione Generale in merito alla legittimità dei trasferimenti di impianti operati da imprese radiofoniche cui sia stato negato l’assenso alla prosecuzione dell’attività di radiodiffusione, ai sensi della legge n. 66/2001, dopo i trasferimenti stessi.
Al riguardo si evidenzia quanto segue:
Premesso che l’art. 1, comma 2 bis della legge 20 marzo 2001, n.66 consente la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora ai soggetti che alla data del 30 settembre 2001 fossero in possesso dei requisiti relativi alla natura giuridica e ai dipendenti in regola con le disposizioni di legge in materia previdenziale, la ratio della norma è quella di impedire l’attività di radiodiffusione sonora ai soggetti non in possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001, rimanendo, invece, neutra la posizione degli impianti di radiodiffusione che possono essere venduti ad altro soggetto, purché la stessa vendita sia avvenuta prima della conoscenza del diniego del cedente.
Il Direttore Generale |