Nota della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni del 2 novembre 2004 “Quesito relativo all’art. 24, comma 4, della legge n. 112/2004”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

NOTA 2 NOVEMBRE 2004


OGGETTO: QUESITO RELATIVO ALL’ART. 24, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 112/2004


Con nota del 29 ottobre 2004 codesta Associazione ha richiesto l’interpretazione della norma recata dall’articolo 24, comma 4, della legge n. 112/2004 ed, in particolare, se detta norma debba essere interpretata nel senso che qualora un soggetto  titolare di una emittente esercente la radiodiffusione  sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati irradi il proprio segnale in una zona che interessi quindici milioni di abitanti, possa allo stesso tempo essere titolare di altre emittenti esercenti la radiodiffusione sonora in ambito locale che irradino il proprio segnale con riferimento a una zona che interessi tutto o parte dei suddetti quindici milioni di abitanti.

Al riguardo si osserva che il citato articolo 24, comma 4, della legge n. 112/2004, sostituisce il primo periodo dell’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 5/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 66/2001 prevedendo  che “Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti  tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale  fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti”.

La norma delimita l’ambito massimo di irradiazione  consentito ad uno stesso soggetto esercente, direttamente o indirettamente, la radiodiffusione  sonora locale.

Poiché la normativa vigente in materia  radiotelevisiva prevede che un medesimo soggetto  possa essere destinatario di piu’ concessioni radiofoniche  locali e, quindi, possa esercire piu’ emittenti, si ritiene che la norma in questione   intenda vietare non già il possesso  di piu’ emittenti  da parte di un soggetto in un dato ambito locale, bensì l’attività  del soggetto  che ecceda la copertura  massima di quindi milioni di abitanti. Pertanto  si concorda  sull’interpretazione  esposta da codesta Associazione.

Si ritiene, comunque, opportuno precisare che l’interpretazione  fornita con la presente  nota non pregiudica diverse valutazioni  che dovessero risultare  da un più approfondito esame della materia, data la sua novità applicativa.

 

Il Direttore Generale
Laura Aria