MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
NOTA 2 NOVEMBRE 2004
OGGETTO: QUESITO RELATIVO ALL’ART. 24, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 112/2004
Con nota del 29 ottobre 2004 codesta Associazione ha richiesto l’interpretazione della norma recata dall’articolo 24, comma 4, della legge n. 112/2004 ed, in particolare, se detta norma debba essere interpretata nel senso che qualora un soggetto titolare di una emittente esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati irradi il proprio segnale in una zona che interessi quindici milioni di abitanti, possa allo stesso tempo essere titolare di altre emittenti esercenti la radiodiffusione sonora in ambito locale che irradino il proprio segnale con riferimento a una zona che interessi tutto o parte dei suddetti quindici milioni di abitanti.
Al riguardo si osserva che il citato articolo 24, comma 4, della legge n. 112/2004, sostituisce il primo periodo dell’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 5/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 66/2001 prevedendo che “Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti”.
La norma delimita l’ambito massimo di irradiazione consentito ad uno stesso soggetto esercente, direttamente o indirettamente, la radiodiffusione sonora locale.
Poiché la normativa vigente in materia radiotelevisiva prevede che un medesimo soggetto possa essere destinatario di piu’ concessioni radiofoniche locali e, quindi, possa esercire piu’ emittenti, si ritiene che la norma in questione intenda vietare non già il possesso di piu’ emittenti da parte di un soggetto in un dato ambito locale, bensì l’attività del soggetto che ecceda la copertura massima di quindi milioni di abitanti. Pertanto si concorda sull’interpretazione esposta da codesta Associazione.
Si ritiene, comunque, opportuno precisare che l’interpretazione fornita con la presente nota non pregiudica diverse valutazioni che dovessero risultare da un più approfondito esame della materia, data la sua novità applicativa.
Il Direttore Generale |