MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE EX DIV 5 DGCA
PROT. 196/4
OGGETTO: Sanatoria di impianti esistenti. Art. 27 legge 3 maggio 2004, n. 112.
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti da parte degli Ispettorati Territoriali in merito all’applicazione dell’art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si fa presente quanto segue.
L’art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 – Sanatoria di impianti esistenti – prevede che “Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino di utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.”.
Le imprese radiotelevisive che intendano usufruire della predetta sanatoria di impianti esistenti devono pertanto, in presenza delle condizioni previste dal suddetto articolo di legge, denunciare gli impianti corredati da descrizione tecnica che ne comprovi le qualità ivi indicate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Poiché la legge n. 112/2004 è entrata in vigore il 6 maggio 2004, tale denuncia per essere valida deve essere inoltrata al Ministero delle Comunicazioni (alla sede centrale o alle sedi periferiche) entro il 6 novembre 2004.
Le denunce tese alla sanatoria di impianti non presuppongono il rilascio di alcuna autorizzazione da parte del Ministero.
Codesti Ispettorati dovranno, nell’accettazione di tali denunce verificare il rispetto della condizione che l’impianto o gli impianti siano asserviti all’impianto principale regolarmente censito o munito di concessione.
Ciò vuol dire che l’impianto oggetto della sanatoria non può interessare aree di servizio comprese in un bacino dove non è prevista la copertura dell’impianto principale.
Gli Ispettorati dovranno, altresì, verificare il rispetto delle condizioni previste ai punti a), b), c), d), e), f), dell’art. 27, comma 1, della legge 112/2004, e in caso di non rispetto di una o piu’ condizioni comunicare la non accettazione della denuncia di impianti esistenti in sanatoria ed avvertire che l’eventuale ulteriore esercizio degli impianti, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 30 della legge 223/90.
Quanto alla condizione di operatività degli impianti da almeno dieci anni, che costituisce il presupposto per la sanatoria di cui trattasi, si ritiene opportuno, onde evitare responsabilità per l’Amministrazione, di far attestare tale circostanza direttamente agli interessati a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Ciò in quanto, trattandosi di microimpianti con una potenza massima di 10 W e posti ad altitudini elevate, non è agevole per gli organi periferici desumere l’esistenza in base ai rilievi periodicamente effettuati.
E’ ovvio che nel caso in cui agli atti dell’Ispettorato sussistono documenti attestanti prova contraria a quanto dichiarato dall’emittente sull’esistenza dell’impianto, l’Ispettorato Territoriale stesso provvederà in base alla normativa vigente.
Il Direttore Generale |