Nota della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Minsitero delle Comunicazioni del 2 novembre 2004 “Sanatoria di impianti esistenti. Art. 27 legge 3 maggio 2004, n. 112”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE EX DIV 5 DGCA

PROT. 196/4


OGGETTO: Sanatoria di impianti esistenti. Art. 27 legge 3 maggio 2004, n. 112.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti da parte degli Ispettorati Territoriali in merito all’applicazione dell’art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si fa presente quanto segue.
L’art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 – Sanatoria di impianti esistenti – prevede che “Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino di utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90 e non siano in contrasto con le  norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.”.
Le imprese radiotelevisive che intendano  usufruire  della predetta sanatoria di impianti esistenti devono pertanto, in presenza  delle condizioni previste dal suddetto articolo di legge, denunciare gli impianti corredati da descrizione  tecnica che ne comprovi le qualità ivi indicate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Poiché la legge n. 112/2004 è entrata in vigore il 6 maggio 2004, tale denuncia  per essere valida   deve essere inoltrata al Ministero delle Comunicazioni (alla sede centrale o alle sedi periferiche) entro il 6 novembre 2004.
Le denunce tese alla sanatoria  di impianti non presuppongono  il rilascio di alcuna autorizzazione  da parte del Ministero.
Codesti Ispettorati  dovranno, nell’accettazione di tali denunce verificare il rispetto della condizione che l’impianto o gli impianti siano asserviti all’impianto principale regolarmente censito o munito di concessione.
Ciò vuol dire che l’impianto oggetto della sanatoria   non può interessare  aree di servizio comprese in un bacino dove  non è prevista la copertura dell’impianto principale.
Gli Ispettorati dovranno, altresì, verificare il rispetto   delle condizioni previste ai punti a), b), c), d), e), f), dell’art. 27, comma 1, della legge 112/2004, e in caso di non rispetto di una o piu’ condizioni  comunicare la non accettazione  della denuncia di impianti esistenti in sanatoria ed avvertire che l’eventuale ulteriore esercizio   degli impianti, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 30 della legge 223/90.
Quanto alla condizione  di operatività  degli impianti da almeno dieci anni, che costituisce  il presupposto  per la sanatoria di cui trattasi, si ritiene opportuno, onde evitare responsabilità  per l’Amministrazione, di far attestare tale circostanza  direttamente agli interessati  a mezzo di dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorietà  ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Ciò in quanto, trattandosi di microimpianti con una potenza massima di 10 W e posti ad altitudini elevate, non è agevole per gli organi periferici desumere l’esistenza  in base ai rilievi periodicamente  effettuati.
E’ ovvio che nel caso  in cui agli atti dell’Ispettorato sussistono  documenti attestanti prova contraria  a quanto dichiarato  dall’emittente  sull’esistenza  dell’impianto, l’Ispettorato Territoriale stesso provvederà in base alla normativa vigente.

 

Il Direttore Generale
Dr.ssa Laura Aria