Nota dell’avv. Marco Rossignoli, presidente AER e coordinatore AER – ANTI – CORALLO sul Regolamento relativo agli incentivi per le tv locali ai sensi dell’art. 45, comma 3 della legge 448/98.

NOTA DELL’AVV. MARCO ROSSIGNOLI, PRESIDENTE AER E COORDINATORE AER – ANTI – CORALLO SUL REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LE TV LOCALI AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 3 DELLA LEGGE 448/98.

 

Il Coordinamento AER – ANTI – CORALLO che rappresenta 361 imprese televisive locali sulle circa 600 – 650 operanti valuta in modo critico il Regolamento per gli incentivi a sostegno delle TV locali di cui all’art. 45, comma 3 della legge 448/98.
Ciò sotto un duplice profilo:
– perché si basa su meccanismi complessi e di difficile interpretazione che possono comportare rilevanti difficoltà nel riconoscimento di tali incentivi per ogni tipologia di impresa;
– perché alcuni dei criteri adottati non sono assolutamente condivisibili nel contesto di una politica finalizzata allo sviluppo del settore televisivo locale.
Vediamo la problematica nel dettaglio:
a) la scelta di rilasciare le misure di sostegno alle emittenti che siano state ammesse alle provvidenze editoria (cioè a quelle che effettuano quotidianamente almeno un’ora di informazione autoprodotta tra le ore 7.00 e le ore 23.00) che potrebbe in linea di principio essere condivisa, in concreto comporta un grosso problema tecnico – operativo. Infatti le provvidenze editoria vengono rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di una domanda presentata entro il 31 marzo successivo a quello dell’anno di riferimento e la relativa istruttoria ha durata di circa 18 – 24 mesi.
Ne consegue che i Corerat (organi invece preposti alla redazione delle graduatorie per le misure in questione) non potranno procedere all’esame delle pratiche prima dell’emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei decreti di riconoscimento delle provvidenze editoria con conseguente notevole ritardo nel rilascio delle misure si sostegno.
b) Il riferimento alle emittenti che realizzano una copertura non inferiore al settanta per cento della popolazione della regione irradiata è stato interpretato da taluni nel senso che il Regolamento prevederebbe la possibilità di beneficiare delle misure di sostegno solo da parte delle TV locali aventi tale copertura.
Se tale fosse l’interpretazione corretta, la valutazione dovrebbe essere molto critica in quanto è certamente inaccettabile l’esclusione a priori dalle misure di sostegno di tutte le imprese televisive con copertura inferiore al settanta per cento della popolazione della regione (cioè di tutte le emittenti provinciali, interprovinciali e di quelle che coprono più province a cavallo tra diverse regioni).
Inoltre l’individuazione delle emittenti aventi tale copertura sarebbe estremamente complessa, soprattutto in mancanza di emanazione dei relativi criteri (dovrebbero essere effettuate compagne di misura sul territorio per individuare tutte le aree servite da ogni emittente con intensità di campo utile per fare servizio secondo le raccomandazioni CCIR con conseguente calcolo della popolazione residente in tali aree).
Tuttavia da una attenta lettura della norma si deve ritenere che il riferimento alla suddetta copertura abbia valenza al solo fine della individuazione delle emittenti il cui fatturato contribuisce alla determinazione dei parametri di calcolo per la suddivisione dei contributi tra i vari bacini di utenza, mentre beneficiarie del contributo sarebbero tutte le emittenti che usufruiscono delle provvidenze editoria.
Tale interpretazione del Regolamento appare sicuramente più corretta e peraltro più in linea anche con lo spirito dell’art. 10 della legge 422/93 (che fa riferimento al piano di interventi e di incentivi a sostegno dell’emittenza e non di una sola parte dell’emittenza) al quale si ricollega l’art. 45, comma 3 della legge 448/98.
In ogni caso si rileva che debbano essere valutate negativamente:
– La scelta di escludere dai contributi le emittenti che non siano in regola con in pagamento del canone di concessione, senza alcuna precisazione circa la problematica del contenzioso relativo al canone per l’anno 1994. Come è noto infatti molte emittenti hanno contestato la debenza di tale canone in quanto le concessioni sono state materialmente rilasciate nel 1995 e peraltro molte sono le pronunce della Magistratura a favore delle emittenti (il Tribunale di Roma ha riconosciuto le ragioni delle emittenti anche in grado di appello).
In considerazione tuttavia che molti giudizi sono ancora pendenti appare certamente inaccettabile la suddetta esclusione in pendenza di tali giudizi.
– La scelta di escludere dai contributi le emittenti che nell’anno precedente a quello della relativa erogazione abbiano subito provvedimenti sanzionatori. Tale misura avrebbe dovuto essere limitata ai casi nei quali non sia stata presentata opposizione da parte dell’emittente.
Infatti, è evidente che, in ipotesi di successivo accoglimento dell’opposizione, quest’ultima sarebbe stata ingiustamente esclusa dai contributi.
Si ritiene inoltre inopportuno che tra gli elementi di valutazione si faccia riferimento ai fatturati.
Infatti i fatturati non sono un indice di valore patrimoniale dell’impresa e/o di redditività dello stesso (es. a fronte di rilevanti fatturati potrebbero esserci significative perdite). Sarebbe stato pertanto preferibile un riferimento ad esempio al patrimonio netto delle imprese.
Non viene inoltre condivisa la scelta di attribuire un diverso punteggio ai fini delle graduatorie al personale giornalistico a seconda del contratto collettivo di lavoro che venga applicato.
Si evidenzia da ultimo che desta perplessità il recente emendamento del Governo al Collegato alla Finanziaria relativo alla modifica della copertura finanziaria dei contributi in esame in quanto ciò potrebbe comportare ulteriore ritardo nella attuazione degli incentivi.

Avv. Marco Rossignoli
Coordinatore AER – ANTI – CORALLO