Nota illustrativa della Legge 30 aprile 1998, n.122

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA LEGGE 30 APRILE 1998, N. 122

 

La legge 30/4/98 n.122, entrata in vigore nello stesso giorno introduce importantissime novità per le imprese radiotelevisive locali.
Vediamole in rapida sintesi :

1) PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 249/97

Tutti i termini previsti nei commi 1 e 2 dell’art. 3 della legge 249/97 (cosiddetta legge istitutiva dell’Authority e Antitrust) sono posticipati di nove mesi. Conseguentemente tutte le emittenti legittimamente operanti (in virtù di concessione, autorizzazione o provvedimento della Magistratura) all’1/8/97 possono proseguire l’attività fino al 31/1/1999 (se TV) e fino al 31/1/2000 (se radio, stante la circostanza che il relativo piano delle frequenze non verrà emanato entro il 31/10/98).
Il piano di assegnazione delle frequenze TV (già oggetto di moltissime contestazioni) dovrà essere elaborato dall’Authority entro il 31/10/1998, mentre il piano delle frequenze radiofoniche entro il 30/9/1999.

2) MODIFICHE TECNICHE

L’art.1, comma 4 della legge 122/98 (che sostituisce l’art. 6, comma 2 della legge 422/93 come integrato dall’art.1, comma 15 della legge 650/96) stabilisce che in attesa della adozione del piano di assegnazione delle frequenze gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni autorizzano modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 223/90 nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo (quindi senza alcuna limitazione e per qualsivoglia esigenza dell’impresa insindacabile da parte della Amministrazione) della sede dell’impresa o della sede della messa in onda (ovviamente insieme ai relativi impianti ubicati presso la sede e presso la messa in onda), ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti (intendendo per tali, a parere dello scrivente, la cessazione per qualsiasi ragione della efficacia contrattuale del rapporto di locazione, di uso o di comodato).
Gli Ispettorati autorizzano inoltre, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario (es. in conseguenza del cosiddetto inquinamento elettromagnetico), ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

3) COMPATIBILIZZAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

E’ questo il principale elemento innovativo introdotto dalla legge 122/98 (art. 1, comma 5).
Viene infatti previsto che il Ministero attraverso gli Ispettorati Territoriali autorizzi le modifiche degli impianti di diffusione e dei connessi collegamenti di telecomunicazione per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio (cioé sono possibili a condizione che non vengano cagionate interferenze ad altre emittenti) e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite  (ampliamento che deve essere limitato alle conseguenze inevitabili connesse alle modifiche tecniche operate).
Attraverso questa norma sarà quindi possibile ottenere autorizzazioni ad esempio per :
– variare frequenze di emissione per risolvere situazioni interferenziali ;
– variare il sistema di antenne per risolvere situazioni interferenziali ;
– variare l’ubicazione dell’impianto (anche con un limitato ampliamento dell’area di servizio) per risolvere situazioni interferenziali ;
– installare un impianto unico avente come area di servizio il territorio corrispondente alla somma delle aree di servizio di più impianti contestualmente dismessi.
E’ parere dello scrivente che la procedura di compatibilizzazione possa riguardare anche più emittenti operanti in una certa posizione di banda FM. La norma in conclusione attribuisce ampi poteri agli Ispettorati Territoriali che se esercitati effettivamente e con buona competenza tecnica, potranno portare ad un forte miglioramento delle utilizzazioni radioelettriche e ad una forte riduzione delle situazioni interferenziali con conseguente azzeramento dei contenziosi relativi.

4) TERMINI PER LE AUTORIZZAZIONI ALLE MODIFICHE E PROCEDURE

Gli Ispettorati Territoriali dovranno provvedere entro sessanta giorni in ordine alle richieste di autorizzazione ai trasferimenti e alla compatibilizzazione. Tale termine anche se privo di carattere di perentorietà non può certamente decorrere nell’assoluta inerzia della Amministrazione. Le autorizzazioni degli Ispettorati costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori e pertanto non avranno più carattere di provvisorietà e non saranno più soggette a conferma da parte della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni.

5) PONTI MOBILI, COLLEGAMENTI TEMPORANEI

La concessione costituisce titolo per l’utilizzazione, su base non interferenziale dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità. Pertanto per effettuare collegamenti temporanei ovvero per effettuare collegamenti mobili (attraverso uno studio mobile) non è più necessaria alcuna autorizzazione e non deve più essere corrisposto alcun ulteriore canone. I collegamenti devono funzionare senza causare interferenze ad altri utilizzatori dello spettro radioelettrico. La norma si è resa necessaria per porre fine al contenzioso interpretativo generato al riguardo dalla legge 249/97 e permetterà finalmente alle emittenti di svolgere attività informativa in modo competitivo.

6) TELEVIDEO

La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituisce altresì titolo per trasmettere dati e informazioni (es. il televideo) senza alcuna ulteriore autorizzazione e senza il pagamento di alcun ulteriore canone.

7) COMPRAVENDITA IMPIANTI OPERANTI IN VIRTU’ DI PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA

Viene prevista la possibilità di cedere ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 650/96 gli impianti di diffusione e i collegamenti di telecomunicazioni legittimamente operanti in virtù di provvedimento della Magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziali e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero. La norma è molto importante per favorire il processo di razionalizzazione del settore in quanto permette l’acquisizione anche di impianti operanti in virtù di sospensiva del TAR o del Consiglio di Stato.

8) SCISSIONI SOCIETARIE

Viene previsto che le società titolari di più emittenti radiofoniche concessionarie possano cedere (ovvero scorporare mediante scissione) le emittenti oltre la prima, a società di capitali di nuova costituzione.

9) PROROGA DELL’ATTIVITA’ DELLE EMITTENTI CHE HANNO PROPOSTO RICORSO AL TAR, LA CUI SENTENZA DI RIGETTO NON E’ DIVENUTA DEFINITIVA

L’art. 2, comma 12 stabilisce che le emittenti radiotelevisive che hanno presentato ricorso al TAR avverso il provvedimento di diniego di concessione, che è stato definito con sentenza di rigetto in primo grado e che operavano legittimamente all’1/8/97, possono continuare ad esercitare l’attività fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e comunque non oltre il 31/1/1999 (se TV) e il 31/1/2000 (se radio).
In considerazione che tale disposizione era stata inserita in un contesto legislativo dal quale erano state escluse le emittenti locali, la legge 185/98 ha successivamente chiarito che la norma si applica anche alle emittenti locali.

10) ESCLUSIONE DELLE TV LOCALI DA ALCUNI LIMITI PUBBLICITARI PREVISTI PER LE TV NAZIONALI

Le TV locali con trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri della U.E. sono state escluse dalle nuove norme previste per le TV nazionali in materia di limitazione delle trasmissioni pubblicitarie. Per le emittenti locali è entrata in vigore esclusivamente la norma che prevede l’eccezionalità degli spots isolati.

11) QUOTE DI PRODUZIONE TV

Le emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale sono state escluse dalle norme in questione.
Anche in sede amministrativa vi sono delle importanti novità per le emittenti locali.

A) COLLEGAMENTI RADIOFONICI

Il Ministero delle Comunicazioni con circolare del 15/5/98 ha stabilito che può essere utilizzata per il servizio fisso per il trasporto dei segnali audio del servizio radiofonico anche la banda 2468 – 2483,5 MHZ.

B) CANONI CONCESSORI TELEVISIVI

Il Ministero delle Comunicazioni adeguandosi al parere 802/97 del Consiglio di Stato ha avviato la procedura di rettifica dei provvedimenti concessori delle TV locali nella parte in cui era stato chiesto (a tutte le TV locali per l’anno 1994 e alle TV locali con fatturato annuo superiore a 2 miliardi per gli anni successivi) il pagamento del canone moltiplicato per i bacini in concessione