COMITATO DI CONTROLLO TELEVENDITE
Regolamento di procedura e di gestione delle segnalazioni
Il Comitato di controllo sulle televendite
VISTO l’articolo 3 del “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari” che prevede l’istituzione di un Comitato di controllo cui è affidato il rispetto e l’applicazione del Codice stesso;
CONSIDERATA la necessità di integrare le norme di carattere procedurale contenute nell’articolo 3 del Codice allo scopo di definire le modalità di gestione delle segnalazioni dirette al Comitato;
il seguente Regolamento
Art. 1
Il presente regolamento si applica alle segnalazioni di violazione del Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”.
Segnalazione di infrazione
1. Il soggetto che intenda segnalare un messaggio al Comitato di controllo a norma dell’art. 3, comma III del Codice, deve far pervenire alla Segreteria tecnica il modulo di segnalazione (allegato 1), compilato in ogni sua parte a pena di improcedibilità.
2. Il modulo è reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni ( www.sviluppoeconomico.gov.it), presso le sedi locali dei Corecom, sul sito del C.N.C.U. ( www.tuttoconsumatori.it ) del C.N.U. ( http: //www.agcom.it/cnu ) e presso gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni.
3. Il modulo di segnalazione deve necessariamente pervenire alla Segreteria del Comitato di Controllo via fax (al numero 06 54447504), o tramite posta elettronica (comitato.televendite@comunicazioni.it), o per posta (a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Comitato di Controllo Televendite c/o Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Viale America, 201 – 00144 ROMA ) o per via telefonica, contattando i numeri della Segreteria tecnica del Comitato, ferma restando l’individuazione certa del segnalante da verificarsi a cura della Segreteria stessa.
Procedimento di controllo
1. La procedura si intende instaurata con la ricezione, con le modalità di cui al precedente art.2 comma 3, da parte della Segreteria tecnica del modulo di segnalazione compilato in ogni sua parte, sottoscritto dall’interessato e verificato dalla Segreteria stessa.
2. La Segreteria, sentito il Presidente che può disporre la riunione delle segnalazioni o procedura di urgenza, iscrive ogni domanda ricevuta su di un apposito Registro, attribuendo a ciascuna un numero progressivo ed indicando secondo un criterio cronologico il relatore nominato, di volta in volta, dal Presidente tra i componenti stessi del Comitato. Nel contempo comunica al segnalante, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del codice, l’avvio del procedimento e la facoltà di essere ascoltato dal Comitato. Tale facoltà può essere esercitata anche dal Comitato.
3. La Segreteria provvede a richiedere tempestivamente all’emittente la registrazione della trasmissione oggetto della segnalazione, insieme a sommarie deduzioni. La richiesta viene inoltrata tramite telefax con conferma di avvenuta ricezione. Ove l’emittente non trasmetta al Comitato la conferma di avvenuta ricezione, questa si presume dimostrata dal rapporto di trasmissione telefax.
4. La segreteria trasmette la documentazione istruttoria costituita dalla segnalazione e dalle eventuali deduzioni con una relazione istruttoria ed ogni eventuale ulteriore atto del procedimento al Comitato che lo esaminerà nella prima seduta programmata.
5. In caso di mancato riscontro da parte dell’emittente, il Comitato può richiedere la collaborazione dei Co.Re.Com. competenti, degli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni e della Polizia Postale per l’acquisizione della documentazione istruttoria.
6. L’esame della segnalazione si svolge sulla base delle indicazioni del relatore coadiuvato dalla Segreteria tecnica e la decisione è adottata secondo le modalità di cui all’art. 3 del Codice.
Art. 4
Sezioni del Comitato di controllo
1. Qualora il numero dei procedimenti lo richieda, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Codice, in seno al Comitato di controllo sono istituite, con le modalità definite dal Presidente ed approvate dal Comitato, una o più Sezioni.
Art. 5
Costituzione del Comitato
1. Il Comitato si intende validamente costituito per la sessione indetta dal Presidente, anche mediante convocazione via e-mail all’indirizzo personale dei singoli componenti da far pervenire con 15 giorni di preavviso rispetto alla data di effettiva convocazione,con la presenza della metà dei componenti.
2. I componenti del Comitato, in caso di ragionevole e non prevedibile impedimento, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante previa apposita comunicazione al Presidente.
3. La reiterata assenza per tre volte consecutive dei componenti del Comitato alle riunioni può essereè causa, salvo parere contrario del Comitato, di decadenza dall’incarico.
Art. 6
Fasi del procedimento innanzi al Comitato
1. Il procedimento dinnanzi al Comitato inizia con l’illustrazione del caso da parte del relatore.
2. Dopo la discussione, il Comitato può disporre lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie ovvero decidere sul caso ai sensi dell’art. 3 del codice o archiviare.
3. Il Comitato decide con maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno o su richiesta del controinteressato, può procedere all’audizione del rappresentante dell’emittente
5. Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.
Art.7
Decisioni e comunicazioni all’esito del procedimento
1. La decisione adottata a norma dell’art. 3 del Codice è comunicata alle parti a cura della Segreteria, che può utilizzare ogni mezzo anche elettronico o telematico purché preveda la conferma di avvenuta ricezione che, in assenza di riscontro della parte, possa essere adeguatamente dimostrata.
2. Le decisioni del Comitato sono registrate su supporto duraturo, con indicazione delle parti e delle motivazioni poste a fondamento.