14-21 OTTOBRE 1998
ORDINANZA N° 358 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15,comma 11, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n°223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, sul ricorso proposto da Piero Di Fazio avverso una ordinanza-ingiunzione del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, iscritta al n° 346 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 25, prima serie speciale, dell’anno 1997;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza 13 marzo 1997, emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione del garante per la radiodiffusione e l’editoria, il Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 21, 24 e 25, 2° comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli art. 15, 11° comma, e 31, 3° comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
che ad avviso del rimettente le norme impugnate, che prevedono rispettivamente il divieto – tra altre ipotesi – della trasmissione televisiva di film che non abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, e la relativa sanzione amministrativa per il caso di violazione del divieto di trasmissione, sarebbero in contrasto con gli indicati parametri costituzionali, sotto vari profili;
che per un primo profilo vi sarebbe contrasto con il principio generale di legalità (art. 25 Cost., in relazione all’art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689) e con i parametri costituzionali di ragionevolezza delle norme e del diritto di difesa (art. 3 e 24 Cost.), ad esso sottesi, perché la disciplina dell’illecito sarebbe integrata da un atto amministrativo – il diniego del nulla osta o il provvedimento che esclude i minori dalla visione di un film sul quale il giudice dell’opposizione può effettuare una verifica puramente formale, non essendogli consentita un’indagine né sui contenuti dell’opera cinematografica né sulla congruità della limitazione disposta; una irragionevolezza che risulterebbe ulteriormente sottolineata dalla indeterminatezza e dalla possibile variabilità nel tempo dei parametri di giudizio che conducono le istanze amministrative alla determinazione di escludere i minori dalla visione di un film;
che, per un secondo profilo, sarebbe da ravvisare una violazione del principio di uguaglianza, alla stregua del raffronto con la diversa disciplina prevista nell’ipotesi del 10° comma dell’art. 15 l. n. 223 del 1990, nella quale ricade anche il caso di un film che ottenga il nulla osta attraverso il silenzio-assenso, disciplina in base alla quale è invece consentito al giudice un sindacato “sostanziale” sull’opera e sui suoi contenuti;
che ulteriore lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza deriverebbe dal rilievo che alla disciplina impugnata potrebbe sottrarsi un’opera composta da parti di film vietati ai minori o da scene montate in modo da comporre un programma ma non un film;
che infine sarebbe individuabile, secondo il rimettente, anche la violazione del principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero per l’impossibilità di verificare in sede giurisdizionale la conformità dell’opera al limite del buon costume (art. 21 Cost.);
che è intervenuto in giudizio il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione sotto ogni profilo.
Considerato che il giudice rimettente, in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio del garante per la radiodiffusione e l’editoria, preso a norma dell’art. 31, 3° comma, l. 6 agosto 1990 n. 223, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 21, 24 e 25, 2° comma, Cost., dell’art. 15, 11° comma, e dello stesso art. 31, 3° comma, l. n. 223 del 1990, i quali fanno divieto di trasmissione televisiva dei film cui sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico oppure che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, prevedendo la relativa sanzione, per il caso di violazione del divieto;
che il giudice rimettente – sull’assunto che il pretore, chiamato a pronunciarsi in sede di opposizione all’ordinanza-ingiunzione con la quale la sanzione suddetta è stata irrogata, possa effettuare una verifica di legittimità meramente formale circa i presupposti di fatto dell’illecito ma gli sia preclusa l’indagine circa il contenuto del film ai fini della valutazione della validità del provvedimento amministrativo che nega il nulla osta o impone il divieto ai minori di diciotto anni – ritiene che l’individuazione in concreto dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 15, 11° comma, l. n. 223 del 1990 finisca così per essere rimessa alle determinazioni meramente discrezionali della pubblica amministrazione, in assenza di un sindacato di merito presso il giudice dell’opposizione;
che il giudice rimettente, inoltre, ritiene che la disciplina della revisione dei film stabilita con la l. 21 aprile 1962 n. 161 relativamente, in particolare, al potere di negare il nulla osta e di escludere la visione ai minori di diciotto anni – per la genericità, l’elasticità e la mutevolezza nel tempo dei parametri di giudizio forniti dalla legge alle speciali commissioni di primo e secondo grado chiamate ad esprimere al ministro per il turismo e lo spettacolo il parere previsto dall’art. 1, 2° comma, della legge stessa, sia tale da comportare lesione dei sopra indicati articoli della Costituzione, anche sotto il profilo dell’irragionevole diversità di trattamento cui sarebbero assoggettati i film che ottengono il nulla osta per silenzio-assenso (art. 6 1. n. 161 del 1962) nonché le opere filmiche risultanti dal montaggio di sequenze di altri film o di altre registrazioni visive;
che, tuttavia, i dubbi di costituzionalità sollevati sulle norme sottoposte al giudizio sono destinati ad apparire palesemente privi di fondamento, non appena si consideri a) che il giudice rimettente – come anch’egli riconosce nell’ordinanza di rimessione – è chiamato a pronunciarsi, in applicazione dell’art. 23 l. n. 689 del 1981, esclusivamente sull’opposizione contro il provvedimento del garante per la radiodiffusione e l’editoria che irroga la sanzione amministrativa a norma dell’art. 31, 31 comma, l. n. 223 del 1990, a carico del titolare di un’emittente televisiva che abbia violato il divieto “formale” previsto dall’art. 15, 11° comma, della medesima legge; b) che le diverse questioni che possono porsi circa i poteri dell’autorità amministrativa sulla programmazione dei film, a norma degli art. 1-7 l. n. 161 del 1962, e circa la difesa delle posizioni soggettive che possono venire in considerazione a tale proposito – posizioni, sia oggettivamente che soggettivamente, del tutto diverse da quelle che possono essere vantate da chi il film non produce ma successivamente diffonde – sono dalla legge assegnate alla giurisdizione amministrativa, chiamata a pronunciarsi, su ricorso degli interessati, anche nel merito (art. 8 l. n. 161 del 1962); c) che i principi invocati dal giudice rimettente hanno tutti a che vedere con la disciplina della revisione dei film e non invece con la distinta e diversa disciplina degli obblighi dei titolari di stazioni emittenti televisive e con la tutela delle loro posizioni soggettive;
che pertanto le norme costituzionali invocate a parametro nel presente incidente di costituzionalità risultano radicalmente inidonee ad argomentare l’illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al giudizio di questa corte.
Visti gli art. 26, 2° comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2° comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 15, 11° comma, e 31, 3° comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento agli art. 3, 21, 24 e 25, 2° comma, Cost., dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.