MINISTERO DELLA SANITA’
ORDINANZA 9 dicembre 1997
Sospensione temporanea della pubblicità concernente le specialità medicinali lassative
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 16 dicembre 1997)
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con il quale vengono dettate norme sulla costituzione e i compiti della Commissione unica del farmaco;
Visti l’art. 2 e l’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco in data 25 e 26 novembre 1997 in materia di specialità medicinali lassative e, in particolare, le considerazioni secondo le quali si è ritenuto opportuno sospendere la pubblicità delle specialità medicinali lassative per evitarne gli abusi e nel contempo avviare una procedura di definizione di apposite linee guida per assicurare che la pubblicità delle specialità medicinali lassative sia maggiormente equilibrata e meglio finalizzata alla diffusione di messaggi educativi;
Considerata la necessità e l’urgenza, per le motivazioni predette, di sospendere temporaneamente la pubblicità concernente le specialità medicinali lassative nelle more della elaborazione delle citate linee guida;
E M A N A
la seguente ordinanza:
E’ sospesa con effetto immediato l’efficacia di tutti i decreti dirigenziali adottati ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recanti autorizzazione ad effettuare pubblicità di specialità medicinali lassative.
La presente ordinanza entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e resta in vigore, in assenza di ulteriori provvedimenti, per un periodo di novanta giorni dalla stessa data.
Roma, 9 dicembre 1997
Il Ministro: BINDI