Parere della Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Agcom 24 aprile 2019 “Trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento da parte di emittente radiofonica – Riscontro quesito del 12 marzo 2019”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI


Oggetto: Quesito del 12 marzo 2019.

 

Si fa riferimento alla nota del 12 marzo 2019, con la quale si chiede di conoscere se “un’emittente radiofonica che diversifica la propria programmazione (nei limiti previsti dall’art. 26, comma 1 del TUSMAR) tra le diverse aree territoriali servite” possa trasmettere “messaggi politici autogestiti a pagamento in alcune aree territoriali servite e, allo stesso tempo, non trasmettere messaggi politici a pagamento in altre aree territoriali servite”, in riferimento “ad una determinata consultazione elettorale”.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Come è noto, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 individua le diverse fattispecie riconducibili all’alveo della comunicazione politica. Per quel che concerne i messaggi politici autogestiti, gratuiti e a pagamento, diffusi dalle emittenti radiotelevisive locali, la relativa disciplina è stata oggetto di modifica ad opera della legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”, che ha demandato ad un codice di autoregolamentazione l’individuazione delle regole per dare pratica attuazione ai principi di pluralismo (parità di trattamento, obiettività, equità e imparzialità sia nei programmi di informazione, che in quelli di comunicazione politica).
Orbene, nel caso di specie – si legge nella richiesta di parere – l’emittente radiofonica locale diversifica la propria programmazione tra le diverse aree territoriali servite ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Tusmar, il quale prevede che “Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive analogiche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione per emittente, anche radiofonica digitale, in àmbito locale”.
La trasmissione di programmazioni differenziate nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è prevista dunque per i “programmi ovvero messaggi pubblicitari” e rapportata ad aree diverse, comprese in bacini di utenza autorizzati.
Il codice di autoregolamentazione approvato con decreto 8 aprile 2004, nel definire i messaggi politici autogestiti a pagamento (art. 2, lett. d) come “ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7” (1), ne ha tipicizzato l’istituto quale forma di propaganda dei soggetti politici in relazione alla tipologia delle singole competizioni elettorali.
Per la diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento la normativa postula l’esigenza di assicurare la parità di trattamento di tutti i soggetti politici (2), nonché la necessaria trasparenza e, in particolar modo, riconoscibilità (3).
Tanto premesso, allorquando la consultazione interessi un unico bacino territoriale (nazionale come per le elezioni europee, politiche e/o per i referendum o anche regionale) si ritiene che la diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento non possa essere articolata per i diversi bacini di utenza autorizzati.
Diversamente si può ritenere in caso di elezioni amministrative, in quanto la differente propaganda elettorale all’interno di diversi bacini di utenza autorizzati troverebbe la sua giustificazione nella diversificazione dei candidati.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno.

Il Direttore
Benedetta Alessia Liberatore

 
Data: 24/04/2019

 

(Note)

1 ln particolare, l’art. 6 (che tratta dei messaggi a pagamento diffusi in periodo elettorale) dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti locali che intendano diffondere i messaggi autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere almeno una volta al giorno, per tre giorni consecutivi. Presso la sede dell’emittente, inoltre, deve essere depositato un documento, consultabile da chiunque ne abbia interesse, che contiene le condizioni temporali e le modalità di prenotazione, le tariffe praticate e ogni altra informazione di carattere tecnico.

2 Questa è in relazione all’offerta degli spazi, alle tariffe di accesso, alle condizioni temporali di prenotazione, ad ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli stessi.

3 I messaggi a pagamento in audio devono essere preceduti e seguiti da un annuncio del seguente contenuto: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.