DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI
Oggetto: Attuazione delle previsioni in materia di pubblicità del gioco a pagamento contenute nella legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Riscontro quesito del 15 gennaio 2016.
Si fa riferimento alla nota del 15 gennaio u.s. con la quale la S.V. ha formulato un quesito interpretativo in merito alla decorrenza temporale della efficacia applicativa della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 939, della legge di stabilità per il 2016 in materia di pubblicità dei giochi con vincita in denaro. In particolare, a giudizio dell’Associazione da Lei rappresentata, il divieto fissato dalla norma citata sarebbe efficace solo a far data dall’entrata in vigore del decreto cui la norma medesima rinvia.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come è noto, il comma 939 vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle 7 alle 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto i media specializzati da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita.
Orbene, si ritiene che la formulazione della norma non consenta un’esatta delimitazione del novero dei soggetti sottoposti all’obbligo, con la conseguenza che ogni eventuale ipotesi interpretativa, in assenza del decreto attuativo cui viene assegnato il compito di definire la nozione di “media specializzati” – sottratti all’obbligo medesimo – rischia di determinare possibili effetti discriminatori.
A giudizio dell’Autorità, pertanto, l’assenza di criteri certi e attuali sulla base dei quali individuare i soggetti destinatari del divieto rende dubbia l’interpretazione della disposizione precludendone l’applicazione fino all’adozione da parte dei Ministeri competenti del previsto regolamento.
Allo scopo di assicurare una efficace e rigorosa attività di vigilanza sull’intero territorio nazionale, si precisa che l’Autorità ha segnalato le descritte criticità interpretative ai competenti Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, evidenziando altresì taluni dubbi emersi con riferimento al presidio sanzionatorio disciplinato dal successivo comma 940. In particolare, è stato sottolineato come il divieto introdotto dal comma 939, applicabile, considerato il tenore letterale della norma, anche alle emittenti locali, non sia assistito per le stesse da un regime sanzionatorio più favorevole, diversamente da quanto previsto dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per il caso di violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità e televendite da parte dell’emittenza locale (cfr. art. 51, comma 5, del TU).
ll Direttore