DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI
Prot. AGCOM – 7994 del 17 febbraio 2012
Oggetto: Delibera n.353/11/CONS, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”. Richiesta chiarimenti.
Si fa riferimento alla nota di codeste Associazioni con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione della delibera n.353/11/CONS, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”.
Nel quesito avanzato si chiede di conoscere la legittimità delle attività degli operatori di rete terrestri in tecnica digitale in ambito locale che a) forniscono capacità trasmissiva a più di due fornitori di servizi di media audiovisivi regolarmente autorizzati in ambito nazionale sulla base di contratti stipulati prima della entrata in vigore delibera n.353/11/CONS; b) hanno concordato prima dell’entrata in vigore della predetta delibera la fornitura di capacità trasmissiva a soggetti che hanno richiesto, ugualmente prima di tale entrata in vigore, l’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Con riferimento alla possibilità per l’operatore di rete in ambito locale di fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, la delibera n.353/11/CONS, recante il nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, entrata in vigore il 7 luglio 2011, stabilisce, all’art. 18 comma 3, che la capacità trasmissiva offerta da un operatore di rete in ambito locale a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale non può superare quella necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex, fermo il rispetto della quota di riserva di capacità trasmissiva a favore dei soggetti autorizzati a fornire contenuti televisivi in ambito locale e degli obblighi di must carry previsti dall’articolo 27.
Tale disposizione ha portata innovativa rispetto alla corrispondente norma del previgente Regolamento di cui alla delibera n.435/01/CONS, il quale, all’art. 13, comma 7, si limitava a prevedere la possibilità per gli operatori di rete in ambito locale di fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, senza stabilire un numero massimo di programmi nazionali trasportabili da ciascun multiplex locale.
Ne consegue, sulla base del principio generale del tempus regit actum, che la nuova disposizione introdotta dalla citata delibera n.353/11/CONS trova applicazione per i contratti stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore e non produce effetti sui contratti stipulati anteriormente a tale data.
ll Direttore
Laura Aria