Parere dell’Agenzia delle Entrate 7 maggio 2012 in ordine alla imponibilità delle misure compensative per l’emittenza locale (problematica canali 61-69 uhf)

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE

Roma, 7 maggio 2012

Egregio avv. Francesco Soro
CORECOM LAZIO
Via Lucrezio Caro 67
00193 ROMA

e per conoscenza

Egregio dott. Roberto Sambuco
Ministero dello Sviluppo Economico
Capo Dipartimento Comunicazioni
Largo Pietro di Brazzà, 86
00187 ROMA

Prot. n. 69393

OGGETTO: Imponibilità misure compensative emittenza locale

Egregio avvocato,
in riferimento alla lettera del 16 marzo 2021 con la quale, il CORECOM, organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione Lazio in materia di sistemi convenzionali informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ha chiesto di conoscere se la “misura economica di natura compensativa” prevista dall’articolo 1 del DM 23 gennaio 2012, relativo alla “Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz” sia imponibile ai fini delle imposte dirette ed eventualmente in quale categoria reddituale debba essere ricondotta, si osserva quanto segue.
Il citato decreto ministeriale nelle premesse chiarisce che “le suddette misure economiche di natura compensativa sono riconosciute esclusivamente nell’ambito delle regioni già digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni in cui vi è un effettivo numero di frequenze da liberare, in quanto le stesse costituiscono un ristoro finanziario per i costi sostenuti dalle emittenti locali per effettuare la transizione al digitale”.
Il medesimo decreto al successivo art. 2 dispone che sono destinatari di tali misure, gli operatori di rete abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito regionale, pluriprovinciale, provinciale, o limitati all’area di servizio di singoli impianti che ne fanno richiesta mediante presentazione di apposita domanda dalla quale risulti, tra l’altro, anche la “sede legale” del soggetto.
Dal provvedimento emerge, quindi, che le misure in parola costituiscono dei contributi erogati a copertura dei costi sostenuti dalle emittenti locali per effettuare la transizione al digitale nell’ambito della loro attività d’impresa.
Si ricorda che nel nostro sistema i contributi possono qualificarsi come:
– contributi in conto capitale, se finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa senza che la loro erogazione sia correlata a specifici investimenti;
– contributi in conto esercizio, se destinati a fronteggiare esigenze di gestione;
– contributi in conto impianti, se erogati con il vincolo di acquistare o realizzare specifici investimenti.
A seconda della loro qualificazione i suddetti contributi hanno un diverso trattamento fiscale.
Più precisamente gli stessi, se percepiti da soggetti titolari di reddito d’impresa, partecipano alla determinazione del reddito come di seguito riportato:

  • i contributi in conto capitale, che ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR costituiscono sopravvenienze attive, concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto;
  • i contributi in conto esercizio, che ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere g) e h) del TUIR costituiscono ricavim rilevano per competenza nell’esercizio in cui sorge il diritto a percepirli;
  • i contributi in conto impianti, che rappresentano un finanziamento erogato in relazione ad uno specifico investimento, non hanno autonoma rilevanza fiscale nel senso e dipendono dalla vita utile del bene per il quale sono concessi. Nello specifico concorrono alla determinazione del reddito con due metodi alternativi tra di loro, delineati dal Principio Contabile n. 16, paragrafo F, consistenti o nella deduzione di minori quote di ammortamento, circostanza che si verifica quando il contributo medesimo è portato in diminuzione del costo del bene cui si riferisce; oppure, applicando la tecnica dei risconti, nel caso in cui il contributo imputato a conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A5) per l’intero ammontare riconosciuto, viene rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione in bilancio di risconti passivi.

Ciò precisato, con riferimento al quesito posto da codesto organo, si fa presente che nel decreto non vi sono norme che prevedano l’irrilevanza fiscale di tali misure, pertanto, le stesse concorrono alla determinazione del reddito d’impresa.
Da un primo esame dell’art. 1 del decreto si può affernare che il contributo, destinato all’attribuzione di “misure economiche di natura compensativa” per rilasciare volontariamente porzioni di spettro funzionali alla liberazione della frequenza della banda 790-862 MHz, rientra tra i contributi in conto esercizio.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera