Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria
00187 Roma 10 APR. 1995
Via di S. Maria in Via , 12
2772 / RTV
Presidente A.E.R.
Associazione Editori Radiotelevisivi
Casella Postale 360
60100 ANCONA
Oggetto: Richiesta di parere sulla nozione di società collegate (prot. 199/95).
In riscontro alla richiesta di parere di cui all’oggetto, si conferma che in base al disposto dell’art. 2359 c.c. come modificato dal D. Lgs. N. 127/1991, richiamato dall’art. 37 L. n. 223/1990, il collegamento fra società è ritenuto esistente ove sia rilevabile l’influenza notevole di una società sull’altra, e tale influenza è presunta nel caso in cui la società possa esercitare un quinto dei voti nell’assemblea ordinaria, o un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
Tale nozione di collegamento fra società è rilevante, con riferimento all’emittenza radiotelevisiva, in tutti i casi in cui le norme facciano riferimento a società collegate, ovvero al disposto dell’art. 2359 c.c.: art. 13, comma 3 (sulle comunicazioni relative ai trasferimenti di quote di proprietà delle imprese radiotelevisive), art. 15, comma 2 e 5 (posizione dominante con riferimento ai concessionari per radiodiffusione) e 7 (posizione dominante con riferimento ai concessionari di pubblicità); art. 17 (disposizioni sulle società titolari di concessione e nei trasferimenti), art.19 (equiparazione del controllo e del collegamento con società titolari di concessione alla titolarità di concessione).
Il Garante
(Prof. Giuseppe Santaniello)