UFFICIO DEL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA
00187 ROMA 10 APR. 1997
Via di S. Maria in Via, 12
Prot. n. 335/97/Segr.
Spett.le
A.E.R.
Associazione Editori Radiotelevisivi
Ancona
E’ giunta notizia che frequentemente, nell’ambito dell’emittenza locale, alcuni dei soggetti impegnati nella competizione elettorale, d’accordo tra di loro, adducono impedimenti a partecipare a trasmissioni di propaganda, il cui intero tempo viene quindi ripartito tra i soli soggetti che in esse sono presenti, per chiedere poi di usufruire di un “tempo compensativo” rapportato all’intera durata della trasmissione già andata in onda, da ripartire solo tra di essi.
Al riguardo va precisato:
1) che la parità di condizioni, ai sensi della L. 515/93, deve riguardare l’offerta degli spazi di propaganda; la mancata accettazione, per giustificare un “recupero”, deve pertanto risultare oggettivamente giustificata;
2) che la fruizione di “tempi compensativi” deve essere adeguata al tempo in concreto individualmente fruito dagli altri soggetti in diretta competizione con il soggetto da compensare. Ne consegue che, nel caso sopra accennato, i soggetti che non hanno partecipato alla prima trasmissione potrebbero individualmente usufruire solo di un tempo pari a quello singolarmente goduto da ciascuno dei competitori che alla precedente trasmissione sono intervenuti.
Di quanto sopra si prega di voler dare la massima diffusione alle associate.
Si ringrazia della cortese collaborazione.
Il Garante | |
(prof. Francesco Paolo Casavola) |