UFFICIO DEL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA
Settore studi affari giuridici
procedimenti per i divieti di posizioni dominanti
e per l’irrogazione di sanzioni amministrative
00187 ROMA 12 FEBB. 1998
Via di S. Maria in Via, 12
288/2047
Spett.le
A.E.R.
Associazione Editori Radiotelevisivi
Ancona
Fax 071/2075098
OGGETTO: risposta a quesito
In risposta al quesito proposto con nota fax del 29.1.98, si esprime l’avviso che gli spot di associazioni senza scopo di lucro, come quelli in via di esempio esposti, trasmessi a titolo assolutamente gratuito non rientrino nei limiti di affollamento pubblicitario previsto dalla vigente normativa.
Quanto sopra trova fondamento della Direttiva CEE 559 del 3 ottobre 1989 e nella Convenzione Transfrontaliera di Strasburgo del 5 maggio 1989, che definiscono come pubblicità televisiva la promozione di beni, servizi, cause o idee a condizione che sia effettuata dietro compenso o altre forme di pagamento da parte dell’inserzionista.
Restano ovviamente impregiudicate le vigenti disposizioni relative al contenuto di quanto trasmesso.
Il Garante | |
(prof. Francesco Paolo Casavola) |
– Viene di seguito riportato il testo del quesito proposto dall’A.E.R. con nota fax del 29.1.1998
RICHIESTA PARERE
Si chiede di conoscere il parere dell’Ufficio del Garante circa la seguente problematica:
Se gli spot pubblicitari di associazioni senza scopo di lucro (es. spots relativi alla lotta contro AIDS, tumori, etc.) trasmessi dalle emittenti a titolo assolutamente gratuito debbano o meno essere considerati ai fini dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla normativa vigente.