Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria
00187 Roma 2 NOV. 1995
Via di S. Maria in Via , 12
Settore Studi e Affari Giuridici
procedimenti per i divieti di posizioni dominanti
e per l’irrogazione di sanzioni amministrative
7819 RTV
OGGETTO: Quesito
Si fa riferimento a nota prot. N. 1478/95 in data 9.10.1995, con la quale viene chiesto l’avviso di questo Ufficio sul criterio di utilizzare per stabilire il limite di affollamento pubblicitario giornaliero, qualora una emittente televisiva locale, per specifico vincolo concessorio, trasmetta per 12 ore giornaliere, in quanto vincolata a turnazione con altre emittenti sullo stesso canale.
È opportuno, anzitutto, premettere che, ai sensi dell’art. 8, comma 9 ter (comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 19 ottobre 1992, n. 408) il tempo che i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possono dedicare a forme di pubblicità, qualora comprendano anche offerte fatte direttamente al pubblico, è limitato ad un periodo di tempo, che non superi il 35 % di ogni giorno di programmazione, fermo restando il limite di affollamento giornaliero ed orario di cui al comma 9 per gli spot (v. sul punto D.M. Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9.12.1993, n. 581 – art. 12).
Dalla normativa dettata in materia pubblicitaria si evince che il legislatore, nel regolamentare la materia, ha tenuto conto di diversi interessi, con l’intento in particolare di contemperare sia l’obbiettivo di una informazione ai cittadini che di ripartire le risorse pubblicitarie con criteri di equità in modo da assicurare le necessarie fonti di finanziamento alle imprese, che eserciscono le emittenti televisive e, in genere, i mezzi di comunicazione di massa.
Ora nel caso prospettato, il limite di tempo che i concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale possono dedicare alle forme di pubblicità diversa dallo spot non “deve eccedere il limite omnicomprensivo del 35 % giornaliero”, così come recita espressamente l’art. 12, comma 3 del succitato D.M. delle Poste e Telecomunicazioni n. 581/1993.
Trattandosi di due concessioni distinte, ne discende che entrambi i titolari di concessioni non possono superare il tetto pubblicitario del 35 %, che costituisce il limite massimo giornaliero consentito per mettere in onda pubblicità da parte di ciascuna emittente.
IL GARANTE
(Prof. Giuseppe Santaniello)