Parere espresso dall’Avvocatura Generale dello stato in merito alla richiesta di autorizzazione alla modifica di impianti censiti ex art. 32 legge 223/90 da parte di soggetti con sospensiva da parte del T.A.R.
5 ottobre 1995
AL MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI RADIOELETTRICI
DIV. VIII – SEZ. I
ROMA
Con la nota cui si risponde codesto Ministero chiede alla Scrivente se sia possibile autorizzare ex art. 32 l. 223/90 le modifiche di impianti richieste da emittenti che non sono più soggetti autorizzati all’esercizio in base a tale norma, in quanto è stato loro negata la concessione che costituiva il termine finale della posizione transitoria, ma hanno poi ottenuto dal TAR la sospensione di questo provvedimento negativo.
Ritiene la Scrivente che, nella situazione esistente resa particolarmente complessa, dall’intreccio degli effetti processuali con quelli sostanziali nella fase di passaggio tra due regimi, si debba trovare una soluzione pratica che soddisfi le esigenze più immediate, senza contraddire la portata delle decisioni del G.A. e senza pregiudicare l’esito del contenzioso in atto.
In tale ottica sembra possibile affermare che a prescindere dal valutare se la sospensione decretata dal TAR sui provvedimenti che negano la concessione, abbia riportato la situazione dell’emittente ad uno stato analogo a quello antecedente al provvedimento impugnato e quindi ad una posizione di autorizzazione che si prolunga anche al di là del termine di legge, comunque l’ordinanza cautelare ha la finalità pratica di consentire alle emittenti di continuare a trasmettere durante il periodo di tempo necessario a definire il merito del gravame.
In tale situazione non si possono riconoscere alle emittenti le stesse facoltà che esse avrebbero se fossero titolari di concessione ex art. 6 l. 422/93 ma solo quelle indispensabili per consentire la continuazione delle trasmissioni.
Pertanto i Circostel, limitatamente ai casi in cui le modifiche degli impianti censiti siano richieste per cause di forza maggiore che comportino in caso di diniego l’impossibilità dell’esercizio dell’attività, potranno rilasciare le autorizzazioni avendo cura di precisare che tali provvedimenti vengano emessi sul presupposto del precario mantenimento della autorizzazione conseguente alla decisione cautelare e sono quindi destinate a seguire gli effetti della decisione di merito, qualunque ne sia il segno.
Tale esplicita riserva consentirà, in caso di rigetto del ricorso nel merito di estendere gli effetti del diniego di concessione alle modifiche intervenute nel frattempo, evitando che esse comportino un superamento del diniego originario.
La soluzione qui prospettata sembra consentire altresì di evitare che le emittenti interessate propongano ulteriori ricorsi al TAR contro i dinieghi di autorizzazione alle modifiche, per ottenere in via cautelare un provvedimento che tenga il luogo di quello di codesta Amministrazione, il che, quando la situazione di atto risulti effettivamente urgente, sarebbe assai difficile impedire.
IL VICE AVVOCATO GENERALE
F.to ONUFRIO